Dirty Soccer, il Tar del Lazio non ammette e rigetta i ricorsi di Arpaia e Vigor Lamezia

Come il Coni l'anno precedente, non si cambia il giudizio sul primo filone dell'inchiesta

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    A quasi un mese dalla discussione in aula, il Tar del Lazio ha in pratica deciso di non decidere (come già fatto l’anno prima dal Coni) in merito ai ricorsi presentati dalla Vigor Lamezia e dall’ex presidente Claudio Arpaia in merito alle sentenze del primo filone dell’inchiesta Dirty Soccer (ovvero le partite contro Paganese e Barletta che son costate la serie D alla compagine biancoverde).
    Il tribunale amministrativo ha infatti dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n. 15890/2015 (presentato contro Figc, Coni e Fabrizio Maglia, oltre alle società coinvolte in Dirty Soccer compreso il Messina che ha preso il posto in Lega Pro della società di via Marconi) e rigettato il ricorso n. 4375/2016 (contro Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), Dipartimento Interregionale presso Lega Nazionale Dilettanti, Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), FC Forlì S.r.l., San Marino Calcio S.r.l., Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., A.C.R. Messina S.r.l.).
    Ora ai ricorrenti spetteranno le spese di entrambi i giudizi in favore della Federazione Italiana Giuoco calcio – F.I.G.C. (3.000 euro), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.(1.500), dell’A.C.R. Messina S.r.l. (1.000), compensandole per Fabrizio Maglia.
    Secondo i legali della Vigor Lamezia e dell’ex presidente Arpaia (Arturo Cancrini, Giancarlo Pittelli e Nicola Maion) i vizi sarebbero stati:

    1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti – illogicità e carenza della motivazione relativamente alla rilevata inammissibilità dei ricorsi. Al riguardo si richiamano i motivi dedotti da entrambi gli odierni ricorrenti dinanzi al richiamato organo di giustizia sportiva di ultima istanza, che si sostanziano nella violazione dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nel travisamento del fatto, con conseguente violazione dei principi di valutazione della prova, nonché nell’apoditticità della motivazione, nella violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva applicate – art. 7, comma 2, e 4, comma 1, in materia di responsabilità diretta, e art. 7, comma 2, e 4, comma 2, in tema di responsabilità oggettiva -, imputate alla Vigor Lamezia, e nel difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo ad ambedue le partite in questione. Si contesta che, a fronte di tutti i citati motivi di gravame proposti e delle relative argomentazioni, il Collegio di Garanzia presso il C.O.N.I. si sarebbe limitato apoditticamente a ritenere i ricorsi inammissibili, senza evidenziare le ragioni ed i passaggi che li renderebbero tali. Si sostiene al riguardo che le prove sarebbero state portate alla sua attenzione unicamente per suffragare vizi di legittimità nei limiti indicati nei ricorsi stessi.
    2. Illogicità e carenza della motivazione relativamente alla rilevata infondatezza dei ricorsi. La decisione del Collegio di Garanzia sarebbe contraddittoria, atteso che, da una parte, ha rigettato i ricorsi proposti (compreso quello degli odierni istanti), ritenendoli inammissibili in un giudizio “di legittimità”, dall’altra, tuttavia, sarebbe entrata nel merito degli stessi, concludendo per la loro infondatezza.

    Nella sentenza si specifica che «con specifico riferimento al danno, la Vigor Lamezia ha chiesto il risarcimento di quello da perdita di chance connesso alla retrocessione dalla Lega Pro Divisione Unica con assegnazione al Campionato alla categoria inferiore, indicando le singole voci di danno e gli importi presunti. Inoltre è stato chiesto il risarcimento del danno di immagine subito sia dalla suindicata Società sportiva sia da Arpaia».
    Il Tar (con collegio composto da Germana Panzironi come presidente, Rita Tricarico, Consigliere come estensore, Francesca Romano come referendario) ha invece reputato dare ragione al Coni, che lo scorso anno assunse medesima decisione di respingere e non accogliere i ricorsi contro la retrocessione in serie D della Vigor Lamezia, reputando che «il Collegio di Garanzia ha affermato che, in applicazione del disposto dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, gli era precluso il riesame dei fatti e delle prove acquisite e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai Signori Arpaia e Maglia e dalla Vigor Lamezia, laddove in sostanza erano diretti proprio a tale riesame, ma, avuto riguardo alle intangibili qualificazione delle condotte ed individuazione di responsabilità in capo alla Vigor Lamezia, a titolo diretto ed oggettivo, in relazione, rispettivamente, alle condotte del presidente e legale rappresentante Arpaia e del direttore sportivo Maglia (nessuna responsabilità è stata invece riconosciuta in secondo grado per la condotta tenuta dal Sig. Bellini), così come operata dalla Corte Federale d’Appello, ha sostenuto la congruità delle sanzioni irrogate rispetto alla qualificazione ed all’individuazione di responsabilità stesse».
    Le perizie audio portate in aula, quindi, non sono quindi state neanche esaminate ritenendosi il tribunale non competente nella vicenda.

    g.g.

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