Pubblicate le motivazioni dell’ultimo stralcio di Dirty Soccer, la Vigor paga sostanzialmente per Bellini

Per le gare contro Casertana e Juve Stabia assolti sia Claudio Arpaia che Fabrizio Maglia

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    Pubblicate oggi le motivazioni inerenti le sedute della corte federale d’appello del 23 marzo e del 17 maggio che hanno coinvolto la Vigor Lamezia e propri tesserati nell’ultimo stralcio dell’inchiesta Dirty Soccer, risalente al 2015 ma i cui strascichi si son protratti fino al 2017 (ma che non avranno effetti sul prossimo campionato, essendo le penalizzazioni già state scontate o in essere). Sebbene la stessa Corte assolva l’ex presidente Arpaia e l’ex Ds Maglia, ed in un primo momento anche la società biancoverde in merito alla posizione di Felice Bellini, nella stagione 2016/17 son arrivati comunque 2 punti di penalizzazione per le gare in cui lo stesso “futuro resposanbile marketing” aveva cercato di scommettere.

    Nel primo caso ad essere analizzata è l’inibizione di 3 mesi confermata  per l’ex direttore sportivo Fabrizio Maglia, incolpato per le telefonate e gli incontri avuti con Luigi Condò, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della SS Barletta Calcio S.r.l, e Mimmo Giampà, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Catanzaro Calcio 2011 S.r.l, a 2 giorni dalla gara tra giallorossi e pugliesi. L’aver incontrato a così stretto giro dalla gara tra Barletta e Catanzaro il ds dei pugliesi ed il calciatore (per altro ex dei biancoverdi) per i giudici rimane indizio di colpevolezza.

    Più articolata la ricostruzione per le scommesse sulle partite Vigor Lamezia – Casertana del 25 aprile 2015 e Juve Stabia – Vigor Lamezia del 3 maggio 2015, in cui la società biancoverde viene alla fine condannata solo per la posizione di Felici Bellini (come avvenuto anche per la gara Salernitata – Barletta), anche se in un primo momento era stata scagionata poiché lo stesso «ha dichiarato (audizione del 27 ottobre 2015) che all’epoca non aveva formali rapporti lavorativi con il Vigor Lamezia e che il contratto (al quale non è stata mai data esecuzione) aveva efficacia a partire dalla successiva data del 1 luglio 2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). L’incolpato, dunque, all’epoca, non era tesserato Vigor Lamezia, né la sua attività era alla stessa predetta società riferibile». Nei casi precedenti (gare con Paganese e Barletta, da cui è arrivata la retrocessione in serie D alle soglie dell’inizio dei campionati), con giudicanti diversi, però la Vigor Lamezia era stata punita anche per la posizione dello stesso Bellini.
    Al momento dei ricorsi Fabrizio Maglia (ds), Claudio Arpaia (presidente) e la Vigor Lamezia optano per strade diverse.
    L’ex ds (deferito solo per la gara con la Juve Stabia), assistito dall’avvocato Gaetano Mari, evidenzia che «dopo aver analizzato compiutamente e minuziosamente le telefonate intercorse tra i soggetti interessati, la descrizione logica dei fatti cosi come esposti nel sunto difensivo e i dati ivi riportati hanno trovato riscontro oggettivo nelle intercettazioni telefoniche, nelle audizioni e nella documentazione allegata, e confermano l’assoluta estraneità del deferito alle accuse avanzate nel deferimento che non hanno alcun supporto probatorio oggettivo. Infatti, le numerose telefonate per accertare la fitta rete di contatti tra i deferiti, che costituirebbe prova tangibile dell’alterazione di risultati, sarebbero solamente 3 e, per di più, di pochissimi secondi tra il ricorrente e Bellini, ed il cui contenuto lecito non è suscettibile di diversa altra interpretazione».
    L’ex presidente, chiamato in causa per entrambe le gare contro le formazioni campane, difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Giancarlo Pittelli, lamenta che «oltre ad non esserci prova di incontri, vi sono poche intercettazioni dal contenuto del tutto privo di qualsiasi interesse e rilievo. Inoltre, dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento e dalla stessa ricostruzione della Procura federale non emerge l’interlocuzione di alcun calciatore o tesserato delle due squadre che sarebbe coinvolto nella combine, evidenziando come non appaia possibile un’alterazione dello svolgimento della gara, senza il coinvolgimento di calciatori», giungendo a ritenere che «la propria colpevolezza non sia stata valutata sulla base delle indagini condotte e delle relative risultanza probatorie, ma sia frutto di un “trascinamento” delle risultanze di altrui procedimenti in cui lo stesso è stato parte».
    La posizione della Vigor Lamezia, curata come legale da Andrea Scalco, lamenta « incongruità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata, in quanto il Giudice di primo grado sarebbe caduto in errore quando nel computo della sanzione base non ha considerato l’effettiva gravità della condotta tenuta dalla società, soffermandosi esclusivamente sul numero di partite e/o tesserati coinvolti. Sotto tale profilo, viene richiamata giurisprudenza in materia secondo cui il numero di punti di penalizzazione inflitti a titolo di sanzione per responsabilità oggettiva e/o diretta può anche essere inferiore al numero di gare contestate, allorquando sia evidente che la società sia stata vittima inconsapevole delle condotte dei propri tesserati».
    Al momento della sentenza la corte chiarisce gli ambiti dell’omessa denuncia (che può avvenire anche in caso di mancato compimento dell’illecito), precisando che per le posizioni di Maglia ed Arpaia «le complessive acquisizioni probatorie a disposizione non consentono di affermare, con il necessario tasso di serenità, l’effettiva sussistenza degli illeciti contestati ai predetti deferiti».
    Infatti in merito alla gara Vigor Lamezia – Casertana se vengono riportati i messaggi accorsi tra Felice Bellini e Salvatore Casapulla (dirigente del Barletta) con «l’intenzione di abbinare in un’unica scommessa il risultato certo di Salernitana – Barletta a quello di Vigor Lamezia – Casertana», con la sponda biancoverde che chiamava in causa il presidente Arpaia, sullo stesso la corte dichiara «non possa dirsi sufficientemente provata la responsabilità».
    La corte spiega che «sono 2 le telefonate intercorse tra Bellini ed Arpaia, entrambe di breve durata (meno di un minuto, la prima, appena un minuto e 25 secondi, la seconda). Nella prima telefonata del 23 aprile, secondo la ricostruzione accusatoria, Arpaia riferirebbe di essere in attesa del “mister”, ossia di Maglia. Appare, tuttavia, verosimile, come sostenuto dall’interessato, che il “mister” di cui al riferimento telefonico, fosse non già Maglia (direttore sportivo), bensì Erra (allenatore)». Quanto alla seconda telefonata (25 aprile), dalla quale la Procura federale desume l’ok definitivo di Arpaia a Bellini, «la lettura (rectius: spiegazione) alternativa fornita dall’interessato appare verosimile e fondata su obiettive circostanze di fatto. Riferisce, in detta telefonata, Arpaia che contro la Casertana avrebbe giocato una squadra più debole, perché alcuni dei migliori giocatori non avrebbero potuto prendervi parte: Improta perché rientrato a casa per problemi familiari, Luna infortunato (anche se nessun elemento in rosa aveva questo cognome nel 2014/15, nb), il portiere in non buone condizioni (e, pertanto, avrebbe probabilmente giocato il portiere di riserva Forte). Ora, come sostiene il reclamante, «non c’è motivo di attribuire un significato diverso alla conversazione se non quello letterale delle parole, per cui lo scambio di battute evidenzia un semplice commento del presidente di un club consapevole dei vari e giustificati motivi di assenza di alcuni giocatori importanti che lasciavano presagire un risultato sportivo negativo». Non nega, questo Collegio, che la conversazione telefonica possa anche avere il senso attribuitogli dalla Procura federale e, quindi, il valore di ok definitivo ad una combine già “preparata”, “organizzata”, “concordata” e solo da confermare con un ultimo via libera. Tuttavia, non può che prendere atto, questa Corte, del fatto che, da un lato non vi è alcuna prova in ordine alla fase preparatoria della combine, dall’altro che, atteso il difetto di elementi anche minimi di riscontro, l’alternativa ricostruzione offerta dalla difesa non è inverosibile e resiste ad una anche analisi logica».
    Anche per la gara con la Juve Stabia viene infatti chiarito come nelle telefonate in oggetto Arpaia discutesse di potenziali nuovi acquirenti per la Vigor Lamezia, mentre Bellini stesso non ritenesse Maglia una sponda affidabile per le combine.
    Alla fine, quindi, la società biancoverde si è trovata penalizzata nuovamente per la posizione Bellini (che la stessa corte nelle medesime motivazioni escludeva), essendo stato accolto il ricorso del Procuratore Federale poiché «nel corso della sua audizione dell’8 luglio 2015 presso la Procura federale, audizione che tanto il TFN, quanto la stessa Vigor Lamezia nelle sue controdeduzioni in data 7 aprile 2017 al reclamo della Procura Federale, trascurano di considerare, ha ammesso esplicitamente di intrattenere con la Vigor Lamezia una collaborazione risalente a qualche anno prima e relativa ad un’attività sia di segnalazione di calciatori sia di proposizione e realizzazione di contratti di sponsorizzazione, per la quale lo stesso Bellini ha riferito di aver maturato crediti nei confronti della società lametina. Tanto basta, evidentemente, per ritenere provata la ricorrenza del presupposto dello svolgimento da parte di Bellini di un’attività nell’interesse della Vigor Lamezia effettivamente rilevante»: Bellini cerca di alternare i risultati di Salernitana – Barletta e Juve Staba – Vigor Lamezia, la società biancoverde viene penalizzata di 2 punti (già decurtati dal campionato concluso il 30 aprile) con ammenda di 5.000 euro, anche se assolta poco prima insieme a Maglia ed Arpaia.
    Gi.Ga.

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