Già inviata al Ministero la relazione del Prefetto sull’eventuale scioglimento del Comune di Lamezia Terme

La decisione giunge al termine del lavoro effettuato dalla Commissione di accesso in questi mesi dopo le risultanze investigative dell'operazione Crisalide.

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    E’ arrivata in questi giorni sul tavolo del Ministero la proposta di scioglimento del Comune di Lamezia Terme. La decisione giunge al termine del lavoro effettuato dalla Commissione di accesso quest’estate dopo le risultanze investigative dell’operazione Crisalide (in cui furono coinvolti direttamente 2 consiglieri poi eletti negli scranni dell’opposizione, ed indirettamente una delle elette nella maggioranza poiché fidanzata di uno degli arrestati), la cui relazione arrivata in Prefettura è stata in poco tempo analizzata ed inviata al Ministero a Roma per le decisioni definitive.
    A giugno la Prefettura aveva nominato una commissione d’indagine, composta da 3 funzionari della pubblica amministrazione, che aveva ottenuto il mese scorso una proroga di altri 3 mesi, ma nel corso della scorsa settimana la relazione sugli atti amministrativi comunali esaminati era già arrivata sul tavolo del Prefetto Latella la quale, utilizzando solo una minima parte dei 45 giorni a propria disposizione, ha inviato al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi (che dagli aggiornamenti normativi intercorsi dopo il secondo scioglimento dell’amministrazione della città della piana, ora riguardano anche eventualmente il segretario comunale, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell’ente locale) che potrebbero segnare la fine dell’amministrazione Mascaro, oltre che far arrivare il terzo commissariamento a Lamezia Terme alla vigilia dei festeggiamenti per i 50 anni dell’unione dei 3 ex Comuni.
    Sia in caso di scioglimento che di “assoluzione” entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione inviata dal Prefetto sarà emanato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nel decreto saranno indicati le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico, e gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, che in ogni caso comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, al di là della responsabilità effettiva o meno di ogni singolo eletto. Revocati anche i componenti del collegio dei revisori dei conti, o eventuali altri incarichi relativi a consulenze e collaborazioni,  che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro 45 giorni dal suo insediamento.
    Anche nel caso in cui non ci siano gli estremi dello scioglimento, gli effetti possono ricadere però anche direttamente sul segretario comunale, direttore generale, dirigenti o dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, i quali su proposta del Prefetto potrebbero essere sospesi dall’impiego o destinati ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
    In caso di scioglimento i commissari rimarranno in carica per un periodo dai 12 ai 24 mesi, con nuove elezioni fissate in occasione del turno annuale ordinario nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell’anno, in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se la scadenza avverrà nel secondo semestre.
    In merito invece alle singole responsabilità la norma specifica che «gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilià il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa».
    Il Tuel inoltre prevede che «quando ricorrono motivi di urgente necessita’, il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonchè da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione».
    I prossimi mesi, quindi, potrebbero essere la boa di metà mandato per il sindaco Mascaro o la fine anticipata dell’amministrazione da lui guidata.
    Gi.Ga.

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