In caso di scioglimento 3 le possibili finestre per le elezioni amministrative racchiuse tra ottobre 2018 e dicembre 2019

Si andrà così a scadenza naturale del mandato, che sarebbe terminato a giugno 2020, con però amministrazione comunale in carica solo per metà dei 5 anni previsti

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    Avuta la conferma ufficiale che in settimana il consiglio dei ministri deciderà sul futuro amministrativo di Lamezia Terme, stando al parere della presidente della commissione antimafia con il terzo scioglimento per la città della piana, gli step previsti dal Tuel prevedono che l’ufficialità arrivi tramite il decreto di scioglimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale cui saranno allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto, «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario».
    Nella proposta di scioglimento sono stati indicati «in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico: la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento», comportando la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Diversamente rispetto alle due precedenti esperienza, in questo caso sarebbe adottato anche «ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente».
    Inoltre «se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’Interno trasmette la relazione all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste».
    In più a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento «sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110 (relativo ai dirigenti esterni, figure però non presenti in via Perugini dovendo rispettare il piano di riequilibrio, nb), nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro 45 giorni dal suo insediamento».
    Nel decreto di scioglimento sarà indicata anche la nuova terna commissariale (composta da 3 membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza) che rimarrà in carica per un periodo che andrà dai 12 ai 18 mesi, prorogabili fino a 24 (eventuale comunicazione dovrà avvenire entro 50 giorni dalla scadenza del periodo fissato in origine), con quindi possibile ritorno al voto anche non prima del 2019. La data delle elezioni sarà fissata dal Ministro dell’interno non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione (sarà il Prefetto a provvedere alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge) e si dovrebbe svolgere tra il 15 aprile ed il 15 giugno, o nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno (ipotesi in cui ricade i 12 o 24 mesi di commissariamento) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.
    Si andrà così a scadenza naturale del mandato, che sarebbe terminato a giugno 2020, con però amministrazione comunale in carica solo per metà dei 5 anni previsti, ipotesi che non sarebbe mutata neanche in caso di dimissioni di 13 consiglieri o del sindaco se fosse comunque arrivato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.
    Inoltre gli stessi eletti uscenti potrebbero ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative: il Tuel specifica che «fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo». Se nel 2018 son previste le elezioni politiche, nel 2019 si tornerà alle urne per quelle regionali, ipoteticamente anche in un turno unito con le amministrative (date le 3 diverse possibili finestre di fine commissariamento).
    Gi.Ga.

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