Arrestati per corruzione, completamente scagionati nel merito dal Tribunale del riesame Nerina Renda e Salvatore Lucchino

Sono state depositate le motivazioni della decisione resa il 9 agosto scorso dal Tribunale della Libertà di Catanzaro

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    Sono state depositate le motivazioni della decisione resa il 9 agosto scorso dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, con cui era stata radicalmente annullata l’ordinanza cautelare che aveva posto agli arresti domiciliari Nerina Renda, funzionaria della Prefettura di Catanzaro, e l’imprenditore Salvatore Lucchino, difesi entrambi dagli avvocati Aldo Ferraro e Antonella Pagliuso, con la pesante accusa di corruzione per un atto contrario ai propri doveri d’ufficio.
    «Era chiaro, dal tipo di decisione presa dai Giudici del riesame il 12 agosto scorso, che l’annullamento era dipeso non dalla mancanza di esigenze cautelari ma dalla esclusione della astratta configurabilità del reato in contestazione», sostengono i legali, «le motivazioni depositate il 21/04/2018 danno vieppiù la dimensione della totale estraneità dei due indagati rispetto alla gravissima ipotesi di reato contestata loro dalla Procura catanzarese, tanto addirittura che lo stesso ufficio di Procura non ha inteso impugnare tale ordinanza laddove poteva proporre ricorso per cassazione».
    Con tali motivazioni il Tribunale del riesame ha quindi asseverato integralmente le deduzioni difensive degli Avvocati Aldo Ferraro e Antonella Pagliuso, che «fin dal principio hanno sostenuto e documentato la correttezza dell’operato della dottoressa Renda, che giammai adottò alcun atto in violazione dei suoi doveri d’ufficio al fine di agevolare Salvatore Lucchino nella gestione di un centro di accoglienza per immigrati, soprattutto evidenziando che quest’ultimo era già titolare di rapporti con la Prefettura di Catanzaro nella gestione dell’accoglienza, e che la prima non avrebbe neppure potuto agevolare o favorire il Lucchino proprio a causa delle mansioni svolte nelle procedure di gara attenzionate dalla Procura».
    Ed è proprio su tali direttrici che si articola il percorso argomentativo dei Giudici del riesame, che la Procura non ha neppure inteso contestare, essendo emerso, da quegli stessi atti che avevano portato all’arresto della Renda e di Salvatore Lucchino, che «nessun elemento viene offerto nella direzione di ritenere intervenuto un accordo corruttivo tra Renda Nerina e Lucchino Salvatore prima del 4 febbraio 2014, data del primo sopralluogo effettuato presso la struttura di Lucchino Salvatore, non risultando neppure che, prima del mese di febbraio 2014, ci fosse una reciproca conoscenza personale tra loro». E che, addirittura, «già la rilevata constatazione della mancanza di prova (o anche semplicemente di indizi o di meri sospetti) della sussistenza di rapporti o anche di mera reciproca conoscenza tra Renda e Lucchino svilisce totalmente il richiamo al contenuto del verbale di sopralluogo avvenuto in data 4 febbraio 2014, soprattutto considerando che esso è stato compiuto da Renda Nerina unitamente al Comandante del Comando Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme e a personale del Comune di Feroleto Antico, la cui presenza e sottoscrizione si pone inevitabilmente come attestazione della (piena) corrispondenza tra la descrizione della struttura contenuta nel verbale e le effettive condizioni della struttura ritenuta come idonea ad ospitare fino a 100 persone».
    Tale è stata l’evidenza della estraneità degli indagati al reato ipotizzato dalla Procura catanzarese da avere evidenziato, i Giudici con le citate motivazioni, che «non sono stati forniti elementi da cui potere desumere che la descrizione della struttura stessa contenuta nella relazione ispettiva fosse divergente, ed eventualmente in relazione a quale aspetto, alle effettive condizioni in cui la menzionata struttura si trovava alla data della ispezione», e che «viene quindi a mancare il sostrato materiale nonché indiziario di sostegno all’affermazione che si sarebbe trattato di sopralluogo “volutamente e strumentalmente generico e sostanzialmente positivo” al fine di agevolare (o consentire) al Lucchino di partecipare all’espletamento della gara (che sarebbe stata) indetta dalla Prefettura il 14 luglio 2014».
    Con specifico riferimento alla posizione di Salvatore Lucchino il Tribunale della Libertà ha parimenti rilevato che «nella procedura di gara indetta dalla Prefettura di Catanzaro in data 14 luglio 2014 Renda Nerina era stata designata per lo svolgimento delle funzioni di “segretario verbalizzante” di talché sarebbe stato necessario fornire elementi di significativa rilevanza quanto a un eventuale intervento della sig.ra Renda presso la commissione, composta da tre membri, onde ottenere un trattamento di favore nei riguardi dell’impresa del Lucchino, e quella mansione non le ha fornito alcun potere decisionale in capo invece ai tre membri della commissione». E che non è possibile rinvenire «nel trasferimento del bene alla dott.ssa Renda un vantaggio economico, tanto meno indebito, in favore della stessa a compensazione della (ritenuta) strumentalizzazione dell’ufficio pubblico ricoperto a vantaggio del Lucchino» posto che l’immobile in Feroleto Antico, acquistato dalla dott.ssa Nerina Renda al prezzo di 2.000 euro corrispondeva a quello al quale 2 anni prima lo aveva acquistato la società di cui era legale rappresentante Salvatore Lucchino.
    Il Tribunale della Libertà ha parimenti accolto i rilievi degli Avvocati Ferraro e Pagliuso in ordine alla «romanzesca» lettura fornita dagli inquirenti circa il contenuto delle conversazioni telefoniche captate nel corso delle indagini, essendosi perso di vista che quelle conversazioni risalivano ad epoca successiva all’inizio della convivenza di Renda Nerina con Lucchino Salvatore, per cui «il contenuto delle stesse deve essere valutato alla luce di tale constatazione che ben potevano essere cauterizzate da confidenza e pretese alle quali il Lucchino avrebbe potuto dare effettivo seguito», che nulla avevano a che fare con i rapporti intrattenuti dalle imprese del Lucchino con la Prefettura di Catanzaro in un’epoca in cui è documentato che i due indagati neppure si conoscevano.
    L’esclusione della astratta configurabilità del delitto di corruzione a carico dei due indagati, oltre ad avere consentito la revoca degli arresti domiciliari a cui sono stati sottoposti per 15 giorni, ha altresì legittimato l’annullamento del sequestro preventivo dell’immobile della dott.ssa Nerina Renda ritenuto essere «profitto» del reato alla stessa contestato, e ciò hanno deciso i Giudici del riesame accogliendo, anche sul punto, i rilievi e le deduzioni degli Avvocati Pagliuso e Ferraro, tanto da affermare che «il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza comporta la insussistenza del fumus commissi delicti alla cui ricorrenza è ancorato il presupposto “indiziario” del sequestro preventivo».

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