Chiarimenti sulle nuove normative da parte dell’Associazione nazionale per la difesa dei Diritti dei detentori legali di armi

Ieri, 13 settembre, è scaduto il termine per la presentazione della certificazione medica da parte dei detentori di armi comuni da sparo che non sono titolari di porto d'armi.

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    Ieri, 13 settembre, è scaduto il termine per la presentazione della certificazione medica da parte dei detentori di armi comuni da sparo che non sono titolari di porto d’armi. «La scadenza, che interessa più di 3 milioni di cittadini, negli ultimi mesi è stata più volte rammentata ma non possiamo non notare, specialmente dalle comunicazioni delle Questure, come vi siano alcuni punti sui quali vi è una certa confusione e ci sentiamo pertanto in dovere di fare chiarezza per garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati», dichiara l’Associazione nazionale per la difesa dei Diritti dei detentori legali di armi, rimarcando che «l’obbligo di presentazione del certificato medico non riguarda i titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità (di qualunque genere), i titolari di licenza di collezione per armi antiche né coloro che detengono esclusivamente munizioni, altri esplodenti o armi proprie diverse da quelle comuni da sparo (art. 38, c. 4, TULPS); la certificazione specifica può essere rilasciata, oltre che dalle ASL, anche dai medici militari, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 12, c. 2, DLgs 104/2018)».

    Inoltre «la mancata presentazione entro la data del 13 settembre non comporta alcun provvedimento in automatico, ma l’Autorità di PS deve preventivamente diffidare il detentore a presentare la certificazione e solo decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida può essere emanato il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ed esplodenti (art. 13, c. 3, Dlgs 104/2018); le armi oggetto di decreto di divieto di detenzione non potranno essere ritirate preventivamente se non nei casi di reale e concreta urgenza (art. 39 TULPS); in alternativa al versamento delle armi per la rottamazione e prima dell’eventuale ritiro è sempre consentita la cessione a terzi entro 150 giorni dalla notifica del decreto prefettizio (art. 39, c. 2, TULPS). In alternativa alla semplice presentazione del certificato è ovviamente possibile presentare istanza per il rilascio o rinnovo di porto d’armi (per i quali è comunque necessaria una analoga certificazione). Nel caso in cui un soggetto diffidato dall’Autorità di PS preferisse invece cedere le armi a terzi, consigliamo di procedere quanto prima per evitare l’emissione del decreto prefettizio e tutte le ipotizzabili conseguenze che ne potrebbero derivare. Raccomandiamo inoltre di farsi rilasciare contestualmente ricevuta della presentazione del certificato e se possibile di conservarne una copia. Per chi ne fosse provvisto, consigliamo di inviare in ogni caso anche una scansione via PEC».

    Chiarimenti che secondo l’associazione sono doverosi «poiché abbiamo notato che nelle settimane e nei mesi passati diverse Questure, nel pubblicare avvisi in merito, hanno omesso di citare la possibilità di cedere a terzi le armi regolarmente detenute e oggetto di divieto di detenzione per la mancata presentazione della certificazione medica ed in alcuni casi hanno addirittura espresso l’intenzione di procedere al ritiro immediato delle armi. Qualora ciò dovesse verificarsi, si tratterebbe ovviamente di procedure illegittime e pertanto invitiamo sia a diffondere la presente nota affinché i cittadini abbiano corretta conoscenza dei propri diritti, sia a segnalarci qualsiasi notizia circa l’adozione di procedure lesive degli stessi».

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