Coronavirus, ecco il nuovo Dpcm. Chiusure, coprifuoco notturno e lockdown in zone rosse, ancora non definite

Oggi - ma non è chiaro ancora a che ora - il premier Conte dovrebbe tenere una conferenza stampa sull'argomento. Ecco cosa prevede

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    È stato firmato nella notte dal premier, Giuseppe Conte, l’atteso dpcm che, prendendo atto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, vara delle nuove misure atte a contingentare la diffusione del virus. Il sigillo finale alle nuove regole – come è riportato dall’agenzia 9Colonne- è giunto al termine della riunione tra Conte, i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza della Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Oggi – ma non è chiaro ancora a che ora – Conte dovrebbe tenere una conferenza stampa sull’argomento. Come già ampiamente anticipato, nel provvedimento sono presenti sia delle norme valide per tutto il territorio nazionale, sia delle norme a livello regionale. È stato infatti confermato quello stato di “regime differenziato” che divide la penisola in tre fasce di rischio.

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    Tra le norme di livello nazionale (in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre) figurano: il coprifuoco, ovvero la limitazione della circolazione delle persone fino alle 22; il ritorno dell’autocertificazione dopo le dieci di sera per provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute; la chiusura dei musei e delle mostre; la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); nelle giornate festive e prefestive saranno chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentari, delle tabaccherie e delle edicole.

    Un’altra voce importante del dpcm relativamente alle regole nazionali concerne i trasporti pubblici per i quali sarà consentito un coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento.
    Inoltre bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18 ma avranno la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica. Viene inoltre decretata la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”. Vengono, infine, chiusi i “corner scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie. Tra le poche modifiche apportate tra la bozza e la versione finale, quella sui parrucchieri: restano aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4.

    Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio le misure adottate sono invece più stringenti. In particolare sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza).
    Sarà inoltre vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità.
    In queste zone vengono inoltre sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering, con l’autorizzazione per tutti alle attività di ristorazione con consegna a domicilio.

    Nelle “zone rosse” ancora da definire e in cui potrebbe essere inserite anche la Calabria il dpcm prevede infine, per almeno 15 giorni lo stop a ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza). Vengono chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari; viene interdetta l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto. Vietate inoltre le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sarà invece consentito svolgere individualmente attività motoria (sport e passeggiate), ma sempre e solo in prossimità della propria abitazione, individualmente e nel rispetto rigoroso dei gesti-barriera. Assicurata infine l’attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

    Ecco un estratto del testo

     

    PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA ZONA VERDE
    – Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
    – l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
    – sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta
    – è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili
    – sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico
    – lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali
    – sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
    – sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
    – restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
    – sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
    – l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone
    – sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
    – le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata
    – L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
    – sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
    – le Università, le attività formative e curricolari si svolgono a distanza;
    – è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni
    – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
    – le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica
    – a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento

    ARANCIONE (ulteriori misure rispetto alla VERDE)

    – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (DA E PER LA REGIONE, ad esempio) di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
    – è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione
    – sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
    – Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

    ROSSA (ulteriori misure rispetto alla VERDE e alla ARANCIONE)

    – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (DA E PER LA REGIONE, ad esempio) di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori (DA E PER IL PROPRIO DOMICILIO, ad esempio), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
    – sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
    – Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
    – sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
    – Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
    – tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), (VERDE) anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
    – è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
    – fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
    – Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
    – è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza
    – sono sospese le attività inerenti servizi alla persona

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