Sentenza di non luogo a procedere per bancarotta fraudelenta per operazioni infragruppo

Il processo aveva interessato un intero gruppo societario, e secondo la tesi dell’accusa gli stessi imputati avrebbero sottratto la somma complessiva di circa 4 milioni di euro

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Sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imprenditore A.C., presidente del C.d.A. M.L.R. S.P.A. in liquidazione appartenente al Gruppo E.F. con sede in Milano, che aveva optato per udienza preliminare difeso dall’avvocato Massimiliano Carnovale. Con provvedimento del 13 settembre 2022 il Giudice Francesco De Nino ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imprenditore A.C. mentre vi è stata assoluzione per i due consiglieri, C.L. e C.C., nelle loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della MLR S.P.A. in liquidazione insieme ai componenti del collegio sindacale, C.A., V.A. e S.D.i quali avevano optato per il rito abbreviato.

Ai ridetti soggetti erano ascritti diversi ipotesi di reato tra le quali la bancarotta fraudolenta della M.L.R. S.P.A. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.05.2017, per avere distratto insieme agli altri componenti del C.d.A., secondo l’accusa, la somma complessiva di 4.062.008,4 euro attraverso una serie di operazioni fraudolente.

Il processo aveva interessato un intero gruppo societario, e secondo la tesi dell’accusa gli stessi imputati avrebbero sottratto la somma complessiva di circa 4 milioni di euro facendo partecipare la fallita alla liquidazione IVA di gruppo per le annualità 2013, 2014 e 2015 e facendo partecipare la fallita al consolidato fiscale per le annualità 2012, 2013 e 2014 ed inoltre con delibera del c.d.a. con il parere favorevole del collegio sindacale che – sempre secondo l’accusa – ometteva la necessaria vigilanza sul corretto operato dell’organo gestorio, disponevano un finanziamento di un milione e mezzo di euro, poi elevato a due milioni di euro, da parte della fallita in favore della società controllante.

La difesa dell’imprenditore coinvolto ha dimostrato dalla operazione suddetta la sussistenza del vantaggio compensativo ritratto dalla società fallita in ragione della ridetta cessione e nel contempo è stato esplicitato come il finanziamento alla capogruppo si inquadrasse nella corretta ipotesi di leveraged buy-out consistente nell’ipotesi di acquisto di una società effettuato ricorrendo in misura maggiore all’indebitamento.

Il GUP pronunciava poi sentenza di non luogo a procedere per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e per i sindaci.

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