Tar condanna l’assenza di risorse del Comune di Lamezia Terme e dell’Asp di Catanzaro nei confronti di un minore disabile

L’Amministrazione Comunale dovrà riesercitare il potere a suo tempo attivato dai ricorrenti, concludendo il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza

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Per la seconda volta in un anno il Tar interviene sulle carenze dei servizi sociali degli enti locali, condannando questa volta il Comune di Lamezia Terme a predisporre il Progetto di Vita previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000, che la famiglia di un minore con autismo aveva richiesto nel 2019 dopo aver ottenuto aiuti nel biennio precedente.

Con la sentenza 1846/2022 del 21 settembre, pubblicata il 24 ottobre, i giudici amministrativi hanno dato ragione alla famiglia di Tommaso, un minore con autismo che, già nel 2019, aveva presentato istanza per la predisposizione e la realizzazione del Progetto di Vita previsto dalla Legge 328/200, una norma introdotta oltre 20 anni fa e che in Calabria risulta totalmente inapplicata nei confronti delle persone con disabilità, sia dai Comuni che dalle Aziende Sanitarie.

E’ il secondo Comune, quello di Lamezia Terme, ad essere condannato, dopo che già quello di Vibo Valentia aveva subito la medesima condanna, per un caso simile, con la Sentenza 106/2022 emessa dal TAR Calabria – Sezione Catanzaro.

I giudici amministrativi hanno censurato il comportamento dell’Ente che, nel respingere inizialmente l’istanza, aveva comunicato alla famiglia la mancanza di fondi specifici per i Progetti di Vita, un istituto giuridico ed amministrativo, attivabile a domanda dell’interessato, coperto da finanziamenti plurimi e “ordinari”, già previsto dai fondi per le politiche sociali e da quelli per le politiche sanitarie e che deve essere obbligatoriamente avviato, predisposto e realizzato, per favorire la piena partecipazione della persona con disabilità attraverso il suo migliore sviluppo, come forma di giusta determinazione, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità.

La parte ricorrente reputa «inconsistente l’assunto circa la “insussistenza nel bilancio comunale di risorse economiche appositamente deputate all’attuazione di progetti personalizzati a favore dei soggetti disabili”, stante che la l. 328/2000 prevede espressamente l’istituzione del Fondo Nazionale per le politiche sociali (art. 20) nonché la possibilità, per gli enti territoriali, di attingere ai “finanziamenti plurimi” previsti dalla medesima legge al fine di poter dare concreta attuazione alle misure previste in favore dei disabili dalla citata legge e la Regione Calabria, con deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 9.9.2019, e l’allegato “Regolamento” ha espresso parere positivo alla possibilità per gli enti locali, id est i Comuni, di dare attuazione alle istanze dei soggetti disabili mediante l’erogazione di servizi e l’individuazione di personale a ciò qualificato, in luogo dell’erogazione di risorse finanziarie dirette».

La portata di questa nuova Sentenza del TAR Calabria, confermando la recentissima giurisprudenza formatasi proprio in Calabria per il caso simile di Vibo Valentia, allarga le responsabilità, oltre che al Comune di Lamezia Terme, anche all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Quest’ultima, infatti, costituendosi in giudizio, aveva avanzato richiesta di estromissione dal giudizio, ostentando la propria incompetenza nel merito della predisposizione del Progetto di Vita.

Il Tar di Catanzaro ha invece confermato la totale e dovuta partecipazione delle Aziende Sanitarie nella predisposizione del Progetto di Vita della Persona con Disabilità, in cooperazione con il Comune di Residenza, rientrando nelle obbligatorie competenze proprio dell’ASP la realizzazione dei servizi sanitari previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), coordinati con gli interventi sociali attuabili dai Comuni.

Il Progetto di Vita è infatti una presa in carico globale della persona con disabilità che obbligatoriamente coinvolge, oltre che il comune di residenza, anche l’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

L’Amministrazione Comunale dovrà «riesercitare il potere a suo tempo attivato dai ricorrenti, concludendo il procedimento entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, mediante un provvedimento espresso, tenendo conto, quanto ad effetto conformativo per il successivo riesercizio del potere, di quanto esposto in parte motiva».

Nel lungo percorso per la definizione del processo amministrativo, la famiglia di Tommaso è stata sostenuta dall’associazione provinciale Oltre l’Autismo Catanzaro OdV e da io autentico OdV Vibo Valentia, con l’assistenza dell’avvocato Felicia Cutuli.

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