Viene rivisto dal Comune di Lamezia Terme il regolamento per i “criteri per la nomina e il funzionamento  del seggio di gara e della commissione giudicatrice”

Tra i 14 articoli si sottolinea quanto già le norme vigenti impongano, prevedendo però anche il possibile uso di componenti esterni

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    Dopo casi di non celerità conclamata, o di stasi perdurante (vedi la gara di assegnazione della gestione dei parchi cittadina ferma da mesi al netto di 2 soli partecipanti da giudicare), viene rivisto dal Comune di Lamezia Terme il regolamento per i “criteri per la nomina e il funzionamento  del seggio di gara e della commissione giudicatrice”.
    Tra i 14 articoli si sottolinea quanto già le norme vigenti impongano, prevedendo però anche che «in caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario o qualora lo richiedano particolari esigenze oggettive, si può far ricorso a soggetti esterni al Comune, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente».

    Il regolamento

    Parte I – Seggio di gara

    Articolo 1 

    1. Nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Seggio di Gara;
    2. il Seggio di gara ha il compito di esaminare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta nel bando di gara e/o nella lettera d’invito ai fini dell’ammissione delle offerte pervenute. Una volta completato l’esame suddetto, il Seggio di gara  trasmette gli atti alla Commissione Giudicatrice per la successiva fase della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
    3. gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e per forniture, servizi e concessioni, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché per i lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a  1.000.000 euro, sono gestite dalla Struttura Organizzativa  Appalti, alla quale è assegnata la funzione di Seggio di Gara. Le determinazioni delle soglie di cui all’art. 37 del D.lgs n.50/2016  e ss.mm.ii., devono intendersi automaticamente adeguate in caso di variazioni fissate da normativa successiva.
    4. nei casi di cui al comma 3, del presente articolo,  il Seggio di gara è nominato dal Dirigente della Struttura Organizzativa Appalti che ne assume la presidenza ed è composto dal  Responsabile  della Struttura stessa e dal RUP.  Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale di categoria C,  della Struttura Organizzativa suddetta; 
    5. in tutte le altre procedure, diverse da quelle di cui al comma 3 del presente articolo e anche espletabili sul MEPA,  la funzione di Seggio di Gara è assegnata al Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (cioè il Settore che adotta la determinazione a contrarre). La suddetta funzione può essere espletata dal RUP e nei casi di particolare complessità o nei in casi in cui lo si ritiene opportuno sarà cura del Dirigente del Settore competente, con proprio atto,  a nominare il Seggio di gara.
    6. Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso tutte le fasi della procedura sono svolte dal Seggio di gara.

    Parte II –Commissione Giudicatrice

    Articolo 2. La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle gare e nelle procedure di affidamento di lavori, forniture, servizi, concessioni è nominata, su proposta del RUP, dal dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (cioè il Settore che adotta la determinazione a contrarre) previa verifica delle incompatibiltà previste per legge.
    Articolo 3. La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
    Articolo 4. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente dell’Ente o da un funzionario da questi delegato.
    Articolo 5. I commissari sono individuati tra i dipendenti del Comune di Lamezia Terme con specifica esperienza nel settore cui afferisce la gara, in relazione, in particolare, all’ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa. Va assicurata, ove possibile, la rotazione nell’individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici.
    Articolo 6. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammnistrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
    Articolo 7. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto. 
    Articolo 8. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice individua anche il segretario verbalizzante della stessa, che può  assumere anche il ruolo di componente;
    Articolo 9. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
    Articolo 10. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
    Articolo 11. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario o qualora lo richiedano particolari esigenze oggettive, si può far ricorso a soggetti esterni al Comune, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
    Articolo 12. Nel caso in cui risulti necessario nominare componenti esterni della commissione giudicatrice, il compenso lordo, per l’epletamento dell’intera procedura, verrà fissato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
    Articolo 13. Conclusa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione Giudicatrice, la stessa procede alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale. La valutazione dell’anomalia è svolta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente comprensiva delle linee guida ANAC.
    Articolo 14. La Commissione Giudicatrice, a conclusione della propria attività, trasmette la  proposta di aggiudicazione al RUP ed al Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario (cioè il Settore che adotta la determinazione a contrarre) ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

     

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