Stabilita la nuova Imu 2020, confermata al momento la tariffa idrica del 2019

Scomparsa la Tasi, si ci adegua ai dettami nazionali

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Anche alla luce dei dettami della legge di bilancio 2020, approvate in giunta le diverse aliquote Imu per il 2020, dovendo tenere anche conto della scomparsa della Tasi.
Le stime 2019 per l’Imu vedevano come incassi:

  • Abitazione principali (cat. A/1, A/8 e A/9) da 47.980,49 a 58.642,83
  • Aree edificabili 958.333,86
  • Altri immobili (con stima cat. D da gettito) 13.257.459,59

Quelle per la Tasi:

  • Abitazione principali (cat. A/1, A/8 e A/9) da 11.120,59 a 13.591,83
  • Aree edificabili 99.826,44
  • Altri immobili (con stima cat. D da gettito) 1.380.985,39

La nuova Imu 2020, che dovrà essere prima approvata in consiglio comunale, vede come aliquote:

  • abitazione principale (classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e relative pertinenze) 0,6%
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) 0,1 %
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25%
  • terreni agricoli 1,06%
  • gruppo catastale d (la quota pari allo 0,76% è riservata allo stato) 1,06%
  • altri immobili (aliquota ordinaria) 1,06%

Per quanto riguarda il servizio idrico (che vede un moltiplicatore tariffario ed un vincolo ai ricavi riconosciuti al gestore da dover rispettare) confermate in giunta al momento le tariffe già applicate nel 2019, ovvero «fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente», quando ci potranno essere rincari. Sarà infatti previsto che «a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2019 saranno moltiplicate, con riferimento all’anno 2020, per il valore ϑ2020 approvato dall’Autorità», e «riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell’anno 2019 saranno moltiplicate rispettivamente per i valori ϑ2021 ϑ2022 ϑ2023 approvati dall’Autorità medesima».

La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione successiva sarà oggetto di conguaglio successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità.

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