Emanata l’ordinanza del Presidente della Regione su quarantena e controlli

Obbligo per società di autolinee e Trenitalia di comunicare elenco passeggeri provenienti dalle zone rosse ai Dipartimenti di Prevenzione

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Emanata l’ordinanza del Presidente della Regione n. 3 dell’08/03/2020 che dispone:

  • la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per chiunque arrivi o sia arrivato negli ultimi 14 giorni dalle zone rosse;
  • l’obbligo di comunicazione dell’arrivo per i detti soggetti direttamente al Dipartimento Prevenzione ASP o al medico curante o al numero verde regionale 800-767676;
  • la comunicazione giornaliera da parte del Dipartimento di Prevenzione al Dipartimento Salute ed al Prefetto delle persone poste in isolamento domiciliare;
  • la comunicazione ai Sindaci della prescrizione di quarantena obbligatoria per l’emanazione dei provvedimenti di competenza;
  • l’obbligo per società di autolinee e Trenitalia di comunicare elenco passeggeri provenienti dalle zone rosse ai Dipartimenti di Prevenzione;
  • le verifiche da parte delle Prefetture dell’applicazione dell’ordinanza stessa.

Nello specifico gli 8 punti completi indicano:

1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:

-nella Regione Lombardia

– nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 – al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.

3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito.

4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.

5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.

6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione.

8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.

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