Nuova ordinanza regionale per il settore agricolo, balneare e dolciario rivedendo in parte le limitazioni vigenti

Confronto con gli assessori dei vari rami interessati

Nuova ordinanza da parte della presidente della Regione, Jole Santelli, che introduce alcune novità nelle misure fino a questo momento adottate per il contenimento del Covid-19.

La prima novità riguarda gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza o verso altri comuni limitrofi per motivi legati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali. Un provvedimento condiviso con l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, resosi necessario alla luce del numero considerevole di agricoltori e allevatori amatoriali che compongono il tessuto produttivo della regione. E’ previsto però che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno; sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare; le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all’attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati.

Altra novità, introdotta dall’ordinanza e frutto del confronto dell’assessore al Turismo, Fausto Orsomarso con le realtà del settore, riguarda i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime. A partire da domani, previa richiesta al Prefetto, sarà possibile recarsi nelle aree interessate da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con l’obbligo di adottare ogni misura di
contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro, per svolgere interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

Terzo e ultimo punto dell’ordinanza firmata in data odierna dal presidente Santelli, riguarda le attività di trasformazione di prodotti dolciari che rientrano nelle attività industriali e non commerciali. Pertanto le attività non saranno inibite nei giorni festivi, purché avvengano in locali non aperti, né accessibili al pubblico. La consegna dei prodotti dovrà avvenire solo “a domicilio”, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.