Alle indicazioni degli anni precedenti si aggiungono le norme anti Covid-19 nella nuova ordinanza comunale per le spiagge lametine

Arrivati a metà luglio sulle spiagge lametine ancora però non tutto è organizzato per il meglio

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Prolungate a livello nazionale le misure anticontagio fino al termine del mese, nuova ordinanza da parte del sindaco Paolo Mascaro per disciplinare l’uso delle spiagge ricadenti nel territorio costiero del Comune di Lamezia Terme, compreso tra la Foce del Torrente Piscirò e la foce del Torrente Turrina, nonché le attività turistico-ricreative, con misure di mitigazione del rischio per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 considerata la situazione emergenziale in atto (anche se nel lametino da tempo non si registrano nuovi casi, situazione che ha come conseguenza fatto abbassare la guardia su alcune precauzioni).

Arrivati a metà luglio sulle spiagge lametine ancora però non tutto è organizzato per il meglio, con il perdurare dell’assenza delle passerelle sui vari accessi al mare o l’assenza di docce funzionanti, ma ai ritardi degli scorsi anni il 2020 ha aggiunto una pandemia che ha ulteriormente complicato le cose.

Se alcune indicazioni son confermate di stagione in stagione da più anni (come la segnalazione del limite delle acque interdette alla navigazioni a 150 metri dalla costa, e di quello delle acque sicure a 1,60 metri dal fondale), l’elenco più accurato è quello sulle prescrizioni sull’uso della spiaggia.

Nelle zone di mare riservate ai bagnanti (entro 150 metri dalla battigia) tra le 8 e le 20, e’ vietato:

  • transitare con qualsiasi unità navale, windsurf compresi, ad eccezione dei natanti di diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi lance nonchè pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque della balneabilità che devono essere eseguiti in aderenza al D. Lgs 116/08 e smi. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile “Servizio di campionamento”, qualora non appartenenti a Corpo dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
  • ormeggiare o ancorare con qualsiasi imbarcazione o natante (le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non frequentati da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o dell’ancoraggio, da unità di navigazione a motore o a vela purchè a lento moto o con rotta perpendicolare alla linea di costa);
  • l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kitesurf nei tratti di arenile “spiagge libere” ove presenti bagnanti, e in quelli in concessione per le strutture balneari, tranne che nei tratti specificatamente segnalati ed autorizzati per la pratica sportiva. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti;
  • esercitare qualsiasi attività di pesca o/e professionale.

Se per i pochi lidi presenti (2 richieste di nuove strutture sono ancorate nella rete della burocrazia da qualche anno, un nuovo bando sarà possibile dopo l’aggiornamento del piano spiaggio) le normative da seguire son quelle nazionali e regionali, in tema Covid-19 per quanto riguarda le spiagge libere si ribadisce «l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione», come «il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate e la distanza tra gli stessi non potrà essere inferiore a ml 4,5, mentre la distanza minima dalla battigia non potrà essere inferiore a ml 5».

Vietata «la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti» mentre «gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale».

Confermate poi altre indicazioni vigenti già dagli scorsi anni, come i divieti di:

  • permanere e posizionare ombrelloni, sdraio, natanti nella fascia di 5 metri della battigia quale area destinata esclusivamente al libero transito;
  • campeggiare con tende e roulottes;
  • transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e di soccorso;
  • condurre o far permanere qualsiasi tipo di animali, se privo di museruola o guinzaglio, ad esclusione dei cani di salvataggio, di guida per non-vedenti e, limitatamente alle sole ore di chiusura al pubblico dei cani adibiti a servizio di guardia delle strutture turistico-balneari. I proprietari dovranno altresì provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
  • tenere ad alto volume, radio, juke – box, apparecchi di diffusione sonora;
  • esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale), organizzare giochi, manifestazioni ricreative spettacoli pirotecnici, senza la prescritta autorizzazione;
  • gettare a mare o sugli arenili rifiuti di ogni genere;
  • utilizzare shampoo, bagnoschiuma, detersivi e prodotti similari;
  • accendere fuochi;
  • introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
  • effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
  • sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore di metri 300 ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  • esercitare, negli orari compresi tra le 8 e le ore 20 qualsiasi tipo di attività di pesca, se può derivare danno o molestia alle persone. Tale attività potrà essere esercitata in zone di spiaggia libera non frequentata da bagnanti e comunque muniti di apposito permesso alla pesca sportiva

Confermata anche la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari, che potranno essere allestite dal 1° maggio (un mese prima dall’inizio della stagione balneare) e rimosse entro e non oltre il 31 ottobre (un mese dopo il termine della stagione balneare) con l’obbligo, nei giorni festivi e prefestivi di questi determinati periodi, di garantire il servizio di salvataggio, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per l’elioterapia e si dovrà issare sul pennone una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello, ben visibile agli utenti (redatto in più lingue), con la seguente dicitura: “attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”.

Ove non risulti assicurato il servizio di salvataggio con almeno un assistente abilitato al salvataggio si procederà alla chiusura d’autorità della struttura fino all’accertamento del ripristino del servizio.

Tra le varie indicazioni le strutture saranno aperte al pubblico per la balneazione dalle 8 alle 20, dovranno esporre all’esterno dell’area in concessione un cartello recante l’indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all’area in concessione, e garantire l’accesso al mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia.

Regolamentato anche l’uso delle piscine, che dovranno essere sorvegliate con le stesse caratteristiche valide per il mare, prevedendo le attività di riempimento e svuotamento durante l’orario di chiusura ai bagnanti e con pulizia e doratura delle acque da effettuare con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

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