Le nuove elezioni regionali entro 90 giorni

L’indicazione nell’ordinanza del Tar Calabria del 2014 emanata in seguito alle dimissioni di Scopelliti

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    La morte improvvisa di Jole Santelli ha colto di sorpresa, e ha costernato, tutti. Tanto che diverse sono state le interpretazioni sui tempi e modi del necessario rinnovo del Consiglio regionale e della elezione del nuovo presidente di giunta. Necessario anche sulla scorta di quanto stabilisce il comma 6 dell’articolo 33 dello Statuto regionale: “Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente”. Per fare chiarezza è bene rifarsi all’ultima pronuncia che ha prodotto sul tema la giustizia amministrativa. Non bisogna spostarsi molto, né nel tempo né nello spazio. Investita della questione da un gruppo di associazioni di cittadini – tra le altre Il Pungolo per Catanzaro, Comitato art. 48, Cittadinanzattiva – la I Sezione del Tar Calabria il 4 settembre 2014 è intervenuta in modo chiaro ed esplicito in materia, con un’ordinanza scaturita a seguito della Camera di consiglio che doveva decidere sul ricorso proposto dalle associazioni contro la Regione Calabria tendente ad accertare l’omissione dell’indizione delle elezioni entro i 90 giorni dalla data di dimissioni dell’allora presidente.

    Era successo, tanto per riepilogare, che l’allora presidente Giuseppe Scopelliti, già sospeso dalla carica in ottemperanza alla cosiddetta legge Severino, il 29 aprile 2014 rassegnasse le dimissioni dalla carica, rientrando quindi nella fattispecie richiamata dallo Statuto regionale. I poteri sostitutivi passarono all’allora vice Antonella Stasi, secondo regolamento. Il Consiglio regionale prese atto delle dimissioni di Scopelliti solo il 3 giugno successivo, e nella stessa data fu congedato. Ancora maggiore manica larga usò, nei termini per l’indizione delle nuove elezioni, la facente funzioni Stasi, che lasciò passare tutta l’estate senza indicare la data delle elezioni. Da qui l’interessamento del Tar da parte delle associazioni e la pronuncia del tribunale amministrativo. Nell’ordinanza i giudici accolsero il ricorso e ordinarono la convocazione dei comizi elettorali entro il termine massimo di dieci giorni. Termine rispettato nell’estensione massima dalla Stasi che il 15 settembre, al suo scadere perentorio, emanò il decreto, fissando la data delle elezioni per il 23 novembre 2014 dalle quali sarebbe risultato vincente Mario Oliverio.

    Nell’ordinanza il Tar di Catanzaro stabilì che, pur in assenza nella legislazione regionale di un termine entro il quale indire le elezioni regionali, dovessero trovare applicazione i principi fissati dalla legge Costituzionale n. 1/1999, ai sensi dell’art. 117 cost., che fa rientrare la materia elettorale come materia a competenza concorrente, e che prevedono, in caso di dimissioni del presidente della Giunta, il termine massimo di tre mesi entro cui procedere all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta.
    In più, per tutelare gli interessi dei cittadini lesi nel proprio diritto al voto e nel diritto di rappresentanza in organi regionali legittimati, il Tar nominò da subito commissario ad acta il prefetto di Catanzaro perché, in caso di non ottemperanza, si sostituisse alla vice-presidente nell’indizione.
    In sostanza, pertanto, la data elettorale in Calabria sarà decretata dal vice presidente facente funzioni Antonino Spirlì, sentiti i presidenti delle Corti d’appello, entro novanta giorni dal 15 ottobre 2020, data del decesso della presidente Jole Santelli.

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