Definiti i criteri generali per l’assegnazione delle mansioni superiori ai dipendenti comunali

Le modifiche approvate riguardano l'articolo 85 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

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Deliberato ieri dalla giunta di modificare ed integrare il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, seguendo quanto emerso nella conferenza di direzione svoltasi l’11 novembre alla presenza del Sindaco e del vice Sindaco, in cui dopo aver effettuato una ricognizione di massima del fabbisogno relativo a ciascuna articolazione organizzativa dell’Ente, il Segretario Generale e le Dirigenti hanno proposto di definire i criteri generali per l’assegnazione delle mansioni superiori ai dipendenti dell’Ente.

Le modifiche approvate riguardano l’articolo 85 del regolamento.

Attribuzione di mansioni superiori.

Nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, è consentita l’attribuzione formale di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore. Spetta al Dirigente del Settore/U.O.A. cui appartiene il dipendente interessato l’adozione dei relativi provvedimenti, nel rispetto dei budget assegnati dalla Giunta Comunale e delle indicazioni generali in materia di valorizzazione delle risorse.

All’assegnazione dei budget la Giunta Comunale provvede in sede di adozione del PEG ovvero mediante adozione di apposita deliberazione, sentiti il segretario generale e i dirigenti.

Con determinazione dirigenziale si provvede all’attribuzione delle mansioni ai dipendenti individuati nel rispetto dei criteri stabiliti, individuando le esigenze di servizio che richiedono il conferimento, il nominativo dell’incaricato, i criteri di scelta, le funzioni che vengono assegnate, le responsabilità connesse e la sua durata. Con il medesimo provvedimento si provvede ad impegnare la spesa.

Lo svolgimento di mansioni superiori è irrilevante ai fini dell’attribuzione della relativa categoria. Gli articoli che seguono disciplinano i criteri generali per l’attribuzione delle mansioni superiori al personale dipendente del Comune di Lamezia Terme nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001, come completate dall’art. 8 del CCNL del 14.09.2000. Ai sensi dell’art. 52, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2000 si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

L’assegnazione di mansioni superiori può essere disposta solo qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari categoria, al personale individuato con i criteri di cui al successivo art. 85-ter.

Disciplina per il conferimento di mansioni superiori.

Le mansioni superiori possono essere attribuite dal Dirigente del Settore /UOA per obiettive esigenze di servizio e nell’ambito delle risorse espressamente assegnate a tale finalità, a dipendenti assegnati alla propria struttura, nei seguenti casi:

a) per la copertura di un posto vacante in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a 12 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto;

b) per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per tutta la durata dell’assenza, nei seguenti casi e comunque per assenze superiori a due mesi:

  • congedo per maternità e paternità, compresa l’eventuale interdizione anticipata dal lavoro;
  • congedo parentale;
  • congedi per la formazione;
  • infortunio;
  • aspettative retribuite;
  • malattia;
  • servizio militare.

Al dipendente assegnato alle mansioni superiori e durante il periodo di esercizio delle stesse non può essere concesso il passaggio a rapporto di lavoro part-time.

Criteri per il conferimento delle mansioni superiori.

Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova e non comporta modifica del contratto individuale di lavoro.

Qualora sia ritenuto necessario attivare la procedura di assegnazione di mansioni superiori si deve preliminarmente verificare il possibile ricorso a soluzioni organizzative alternative.

Ove si accerti l’impossibilità di tali soluzioni, si potranno assegnare le mansioni superiori con provvedimento motivato.

I criteri di scelta a cui si deve far riferimento sono i seguenti:

a) la scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti del servizio appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella relativa al posto da occupare in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il posto medesimo nonché di adeguata competenza professionale;

b) Per l’individuazione del dipendente si deve tener conto:

  • della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;
  • dei requisiti culturali, titoli di studio e specializzazioni posseduti dai dipendenti interessati;
  • delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita;
  • delle pregresse valutazioni dei dipendenti.

Il conferimento delle mansioni superiori deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato.

Trattamento economico

Al dipendente incaricato con atto formale di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente CCNL, consistente nella differenza dei trattamenti stipendiali iniziali previsti, rispettivamente, per la categoria di appartenenza del dipendente e per quella superiore cui sono riferite le mansioni affidate al dipendente ferma rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

Il trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

Norma di salvaguardia

L’assegnazione delle mansioni superiori disposta al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 85-bis o nella inosservanza delle procedure previste dal presente regolamento è nulla.

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