Errori di forma e temporali nella parificazione dei conti della gestione dell’agente contabile economo dal 2014 al 2018

Un'incombenza che va effettuate ogni 30 gennaio dell'anno da parte degli uffici amministrativi, non citato il 2019

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Sulla strada verso il bilancio di previsione 2021-2023 che, data l’assenza di date per il ritorno al voto nelle 4 sezioni annullate dal Tar Calabria o eventuali nuove elezioni in caso di pronunciamento in tal senso da parte del Consiglio di Stato sul ricorso pagato dai parlamentari 5 Stelle, sarà di competenza dell’attuale terna commissariale arriva anche la parificazione dei conti della gestione dell’agente contabile economo per gli esercizi dal 2014 al 2020 (assente l’annata 2019).

Un’incombenza che va effettuate ogni 30 gennaio dell’anno da parte degli uffici amministrativi, ma che seppur rispettata in precedenza ora nel 2021 trova dei distinguo e correttivi formali ma non sostanziali per quanto riguarda gli aspetti burocratici successivi:

il conto e l’atto di parificazione per l’anno 2014, da presentare entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, nell’anno 2015 non e’ stato depositato, quale “Resa”, presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, attraverso la piattaforma ed il sistema informativo Sireco. Dopo segnalazione della Corte dei Conti a febbraio 2020 veniva poi rigettata il 16 novembre 2020 poiché «non presenta tutti gli elemanti previsti dalla norma e dalle linee guida Presidenziali per la sottoposizione dei documenti contabili a revisione: il conto giudiziale depositato espone un importo pari ad 31.319,96 euro sia nella sezione anticipazione /rimborsi che nella sezione pagamenti/versamenti in tesoreria»;

non depositati nei termini neanche i conti 2015, 2016, 2017, 2018 rigettati poi a novembre sostenendo che «il conto e’ stato redatto secondo il modello previsto, ovvero il mod. 21 D.P.R. 194/1996 ed e’ stato acquisito su SIRECO il 27/10/2020, ma non e’ desumibile l’oggetto della riscossione; Il conto sottoscrito dall’agente contabile e dal R.S.F., e’ apposto il visto di regolarità, il sigillo ed e’ datato, e’ allegato il provvedimento di parifica da cui non si evince l’oggetto della riscossione; Non presenta tutti gli elementi previsti dalla norma e dalle linee guida Presidenziali per la sottoposizione dei documenti contabili a revisione».

Correttivi che arrivano così a fine gennaio 2021, da parte dell’economo comunale nominato nel 2019.

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