Riviste al ribasso le riduzioni Tari nel nuovo regolamento deliberato dalla terna commissariale

Niente sgravi per le attività commerciali ferme nel 2020 per il Covid-19, potrebbe tornare nella determinazione delle aliquote per il 2021

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Sarebbe dovuto essere un tema di discussione entro la fine del 2020 per la commissione consiliare, ma il regolamento Tari che accompagna il bilancio di previsione 2021-2023 che si dovrebbe approvare entro fine mese per la sospensione degli organi di indirizzo politico è passato nella mani della terna commissariale.

Nessun accenno a possibili sgravi per le attività commerciali fermate nel 2020 a causa delle restrizioni da Covid-19, con il tema che potrebbe tornare nella determinazione delle aliquote per il 2021, ma il recepimento degli ultimi aggiornamenti normativi a livello nazionale, compreso quello secondo il quale «non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell’abbattimento della quota variabile Tari se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione».

Riviste invece al ribasso, rispetto al regolamento vigente dal 2014, le riduzioni per le attività commerciali con produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio:

  • lavanderie a secco e tintorie non industriali 10%
  • officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto 15%
  • carrozzerie, verniciatori, lavorazioni ceramiche, smalterie 20%
  • gommisti 20%
  • officine di carpenterie metalliche, fonderie 20%
  • falegnamerie 10%
  • tipografie, stamperie, vetrerie 15%
  • laboratori fotografici ed eliografie con stampa 15%
  • lavorazioni di materie plastiche, vetroresine 15%
  • ambulatori medici, veterinari, dentisti 15%
  • laboratori radiologici, laboratori di analisi 15%
  • acconciatori, estetisti 10%
  • ospedali e case di cura 10%
  • altre attività 10%

Tagliata anche la riduzione, dal 50% al 30%, per «residenti fuori regione con utilizzo stagionale o comunque limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, a condizione che tale situazione sia dimostrata con apposita documentazione comprovante il pagamento del tributo in altro Comune situato in territorio extra-regionale».

Passa dal 60 al 40% della tariffa «laddove non sia effettuata la raccolta porta a porta e la distanza tra l’ubicazione dell’utenza e il piu vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia uguale o superiore a 2 km in linea d’aria, partendo dal luogo di ubicazione dell’utenza domestica fino al piu vicino centro di raccolta».

Le altre riduzioni vengono riviste diminuendo i casi ed i criteri ammessi:

100% nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune con apposito provvedimento (relativamente al tributo giornaliero)

100% per la sola abitazione principale, se posseduta da pensionati a condizione che:

‐ il reddito complessivo annuo (lordo) dell’intero nucleo familiare non sia superiore a 8.000 euro (se persona sola) o a 15.000 euro (negli altri casi);

‐ il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato, da quello del fabbricato principale e relativa pertinenza, e da altri redditi fondiari dichiarati non superiore a 100 Euro.

100% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui e presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. “grandi invalidi di guerra”

100% per le ipotesi previste dal “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2009

50% per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui e presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. “grandi invalidi sul lavoro”

30% per la sola abitazione principale posseduta esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o piu componenti situati in unita immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché il reddito complessivo annuo (lordo) dell’intero nucleo familiare non sia superiore a 15.000 euro

30% per la sola abitazione principale posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con un’invalidita riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3

Diversi anche i termini entro cui i contribuenti devono fare le varie dichiarazioni:

  • inizio, variazione o cessazione entro il 31 gennaio dell’anno tributario successivo al verificarsi dell’evento
  • agevolazioni o riduzioni entro il 31 gennaio dell’anno tributario di riferimento, a pena di decadenza
  • variazione o cessazione delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni già concesse entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento
  • scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 31 gennaio dell’anno tributario precedente all’anno di riferimento

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