Prorogata al termine dell’anno la concessione di occupazione di suolo pubblico ai ristoratori fino a 80 mq

La disciplina semplificata non trova applicazione nei confronti delle istanze aventi ad oggetto strade comunali o spazi destinati a parcheggio

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Anche a Lamezia Terme recepite le direttive nazionali che, dopo le restrizioni legale alla pandemia, estendono fino al 31 dicembre l’esenzione dei contributi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali legate alla ristorazione o al settore beverage.

Viene così deliberato dalla terna commissariale che «fino al 31 dicembre 2021, i titolari di attività di somministrazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) possono richiedere, ai sensi dell’art. 181 del D.L. 18.05.2020, n. 34 e s.m.i., a titolo gratuito, una nuova concessione di suolo pubblico (in corrispondenza / prossimità dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso (contiguo o distaccato dall’attuale occupazione) che consenta di recuperare i posti non utilizzabili per gli avventori; in tale lasso temporale, tali domande potranno essere presentate per via telematica, utilizzando a tal fine l’apposito modello scaricabile dal sito internet istituzionale da inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunelameziaterme.it, unitamente ad una planimetria dello stato dei luoghi ed a copia del documenti di riconoscimento».

La superficie massima attribuibile ad ogni attività di somministrazione che ne faccia richiesta è fissata in 80 mq, sia in caso di istanze di nuova concessione di suolo pubblico che di ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso, tenendo in considerazione lo spazio «antistante il locale in cui si esercita l’attività; fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica; in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio, purché nelle immediate vicinanze dello stesso».

Una maggiore libertà di azione che specie in centro ha già invaso oltre ai marciapiedi anche parte della strada destinata alla sosta, ed in tal senso la delibera rimarca che «i soggetti interessati dovranno impegnarsi: a rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; a lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; a rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico; a fare salvi i diritti dei terzi; a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa; a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nonché nel Regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; a rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione»; a manlevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo dell’occupazione richiesta, ivi compresa la gestione degli spostamenti del personale di servizio addetto alla somministrazione».

Si specifica inoltre che «tale disciplina autorizzatoria semplificata non trova applicazione nei confronti delle istanze aventi ad oggetto strade comunali o spazi destinati a parcheggio: in tali casi, il rilascio dell’autorizzazione in esame è subordinato all’adozione di un provvedimento autorizzativo espresso adottato dall’Ufficio comunale competente, subordinatamente all’adozione degli atti amministrativi necessari a consentire tali destinazioni (temporanea sospensione della destinazione ad uso parcheggio dell’area; temporanea pedonalizzazione della strada)».

 

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