Nuove indicazioni per la gestione del lavoro agile per i dipendenti comunali lametini

La percentuale dei dipendenti che potrà prestare servizio in modalità agile non può, in nessun caso, essere superiore al 15% dei dipendenti in servizio

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Nuove indicazioni per la gestione del lavoro agile per i dipendenti comunali lametini.

La giunta comunale ha deliberato venerdì, ovvero circa un mese dopo le direttive nazionali, che «a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti di questo Ente è quella svolta in presenza presso la sede di servizio di assegnazione», specificando che «i lavoratori fragili (ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020), ossia i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o che si trovino in una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, fino al 31 dicembre 2021, hanno la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, solo ed esclusivamente per questa categoria di lavoratori, avviene su richiesta del lavoratore, prescindendo da vincoli di presenza e dalla sottoscrizione di accordo individuale».

Nello specifico, «nelle more della definizione dell’istituto da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi con l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)», si stabilisce che:

  • prima di autorizzare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, i dirigenti dovranno accertare che, in tal modo, non viene pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
  • dovrà essere messo in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • dovrà essere previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
  • stante l’impossibilità di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta si acquisirà la disponibilità dei dipendenti all’utilizzo di propria strumentazione;
  • i dirigenti assicurano dalla data di adozione della presente deliberazione, la presenza in servizio di un numero di unità di personale adeguato a garantire le attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office);
  • per evitare di concentrare l’accesso ai servizi, gli uffici comunali potranno mantenere la modalità di ricevimento degli utenti per appuntamento, fatta salva la necessità di procedere a nuova valutazione in ordine all’efficacia ed efficienza di tale modalità entro la fine del mese di novembre anche in relazione all’andamento delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria adottate dal Governo;
  • i dirigenti devono garantire un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. La percentuale dei dipendenti che potrà prestare servizio in modalità agile non può, in nessun caso, essere superiore al 15% dei dipendenti in servizio. Sulla scorta di quanto stabilito in sede di Conferenza di Direzione, in data 9 novembre 2021, ogni singolo dipendente potrà prestare servizio con modalità agile per una sola giornata lavorativa a settimana non coincidente con la giornata del rientro pomeridiano al fine di non pregiudicare l’efficacia ed efficienza dell’erogazione dei servizi;
  • l’autorizzazione al lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione di accordo individuale nel quale devono essere definiti gli specifici obiettivi della prestazione resa in lavoro agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore, le fasce di contattabilità e l’impegno alla trasmissione, al termine della giornata lavorativa, di report dal quale emerge l’attività svolta in coerenza agli obiettivi assegnati;
  • i dirigenti assicurano lo svolgimento in presenza della prestazione lavorativa.

La concessione del lavoro agile, qualora le richieste dei dipendenti siano superiori al 15% dei dipendenti in servizio assegnati ad ogni singolo Settore, sarà assicurata nei limiti stabiliti, con priorità alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
  • con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o in condizione di immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che provvedono agli stessi ai sensi di legge;
  • portatori di patologie documentate, non ricomprese nel novero delle previsioni di cui art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
  • nel cui nucleo familiare sono presenti figli di età inferiore ai 14 anni;
  • residenti fuori Comune, in considerazione della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

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