Da motivare meglio secondo il Tar la revoca dell’assessore Astorino nel 2017 da parte del sindaco Mascaro

Rigettata la domanda risarcitoria, il Comune di Lamezia Terme dovrà pagare metà delle spese di lite in favore della ricorrente, ovvero 1.650 euro

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A 4 anni di distanza dal ricorso presentato, il Tar della Calabria si è espresso sulla legittimità della revoca di Graziella Astorino come assessore della prima amministrazione Mascaro, cambio in giunta arrivato pochi mesi prima dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni.

Nell’impugnare la revoca dell’incarico, il legale dell’ex assessore contesta modi e tempi dell’atto del sindaco impuntando una violazione dell’art. 46 dello statuto comunale, e «l’assenza, nel decreto sindacale di nomina, ad obiettivi da conseguire o ai relativi indicatori, comporterebbe assenza dei presupposti dell’impugnato provvedimento di revoca». Si reputa poi che «in mancanza d’altro riferimento, gli obiettivi specifici asseritamente non raggiunti sarebbero da riferirsi alle linee programmatiche di mandato del Sindaco relative al quinquennio 2015-2020, di pertinenza però del Sindaco e degli Assessori nel loro complesso, rispetto ai quali la ricorrente deduce illegittimità del provvedimento di revoca, ritenendo di aver conseguito rilevanti risultati già nel primo anno di mandato e producendo, a tal proposito, ampia documentazione inerente l’attività svolta nei settori di sua pertinenza» e che «il Sindaco avrebbe ritenuto non raggiunti gli obiettivi della ricorrente ma non anche valutato l’attività degli altri componenti, ragion per cui ritiene che la dedotta revoca sia avvenuto anche per ragioni discriminatorie legate all’appartenenza della medesima al genere femminile».

Si chiede così «il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza dell’impugnata revoca».

Nell’udienza del 10 novembre i giudici amministrativi (Giancarlo Pennetti, Presidente; Francesca Goggiamani, Referendario; Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore) hanno però deciso di accogliere la domanda demolitoria e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato, rigettando però la domanda risarcitoria, e condannando il Comune di Lamezia Terme al pagamento della metà delle spese di lite in favore della ricorrente, ovvero 1.650 euro, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura in cui sia stato effettivamente anticipato, compensando le spese nella restante parte.

La stessa sentenza rimarca come «il decreto di revoca è stato adottato in data 14.9.2017, mentre il successivo 24.11.2017 interveniva lo scioglimento del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000. Il rilievo di tale circostanza temporale non può del resto essere disgiunto dalle scelte processuali del ricorrente che ha ritenuto di impugnare il provvedimento di revoca notificando il ricorso in data 13.11.2017 e depositandolo in Segreteria solo il successivo 12.12.2017, in altri termini investendo questo Tribunale della vicenda quando oramai lo scioglimento degli organi di governo del Comune era stato già consumato e, con ciò, l’impossibilità per il Sindaco, oramai decaduto dalle funzioni e sostituito dalla Commissione Straordinaria nominata contestualmente, di riesaminare in un’ottica conformativa i vizi del primigenio provvedimento».

Nell’ambito formale si reputa che «l’illegittimità dell’atto per vizio di motivazione poteva essere sanata attraverso una sintetica motivazione riferita agli elementi dai quali il Sindaco ha inferito il mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici da parte dell’Assessore, impegno motivazionale, questo, non particolarmente difficoltoso e che, secondo l’anzidetto principio del “più probabile che non”, il Sindaco avrebbe per certo potuto agevolmente assumere posteriormente alla pronuncia di illegittimità dell’atto, tutto ciò alla luce della natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca – per come rilevato nella giurisprudenza precedentemente richiamata – le cui ragioni si risolvono infatti in valutazioni politico-amministrative, come tali ampiamente discrezionali, rimesse alla competenza esclusiva del vertice politico».

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