Deliberato l’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, ma senza pubblicare gli allegati su cui presentare le osservazioni

Manca in allegato sia l'elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni dal 2008 al 2017, che quello delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni. 

Più informazioni su


    Deliberato dai commissari Alecci e Fusaro l’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, ma all’atto pubblicato manca in allegato sia l’elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni dal 2008 al 2017, che quello delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni. Nella stessa delibera però si sottolinea che «tali elenchi, unitamente alle cartografie, saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi, e nello stesso periodo di pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni a cura degli interessati; a seguito della valutazione delle osservazioni presentate sarà approvato, con apposito atto deliberativo, l’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco».
    Tale catasto è stato istituito nel 2000 con la “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed impone ai Comuni di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti garantendo l’aggiornamento annuale dello stesso.
    Il catasto prevede infatti l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti:

    • vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno 15 anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall’evento;
    • vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
    • vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

    A settembre 2017 la Regione ha reso disponibile lo strumento di gestione territoriale ForDis al fine di consentire ai Comuni di deliberare sull’aggiornamento del catasto incendi, opportunità non colta da molti se a giugno dalla Prefettura son arrivati i primi solleciti, con incontri tenuti a Catanzaro fino al mese scorso. Solo il 3 ottobre il Comune di Lamezia Terme ha abilitato un proprio funzionario a compilare l’apposito catasto, i cui documenti allegati (Relazione; “Inquadramento Generale”; “Inquadramento catastale – Ex Comune di Nicastro ed altre località”; “Inquadramento catastale – Ex Comune di Sambiase”; “Elenco incendi periodo 2008-2017”; “Elenco delle particelle assoggettate a vincolo”) online però ancora non son stati pubblicati, “svista” non rara sull’albo pretorio lametino.
    g.g.

    Più informazioni su