Aggiornamento catasto comunale delle aree percorse del fuoco, osservazioni presentabili entro il 14 novembre

Da domani saranno depositati presso il Comune di Lamezia Terme per 30 giorni consecutivi gli elenchi dei soprassuoli corredati dagli allegati grafici.

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    Ad una settimana dalla delibera della terna commissariale, pubblicati sull’albo pretorio gli allegati dell’aggiornamento catasto comunale delle aree percorse del fuoco nello scorso triennio.
    Da domani fino al 14 novembre saranno depositati presso il Comune di Lamezia Terme per 30 giorni consecutivi gli elenchi dei soprassuoli corredati dagli allegati grafici, e durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lamezia Terme in via Perugini, 15/c – 88046 Lamezia Terme e indirizzate al settore “U.O.A. Pianificazione Territoriale ed Urbanistica”, o all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
    La documentazione relativa all’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, in formato cartaceo (nonostante i dettami del “paper free” siano vigenti da più di 10 anni), può essere visionata presso l’ufficio “U.O.A. Pianificazione Territoriale ed Urbanistica”, sito al IV Piano della Casa comunale – stanza n°9, aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 13, sebbene gli elaborati allegati alla Delibera di Giunta Comunale dovrebbero essere pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme nella sezione dedicata ai piani urbanistici, nella sezione Albo pretorio OnLine e su Amministrazione Trasparente nella sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

    Il catasto prevede infatti l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti:

    • vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno 15 anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall’evento;
    • vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
    • vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

    Delle conseguenze degli incendi, spesso estivi, durante l’autunno e l’inverno si torna a parlare anche per il fenomeno del dissesto idrogeologico.

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