In Provincia trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di 8 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato

Con la Legge di Bilancio 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica (comma 844) e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente

Più informazioni su


    Con deliberazione n. 189 il presidente della Provincia Sergio Abramo ha decretato di procedere alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di 8 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato. La firma del contratto è avvenuta questa mattina. 
    «In un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati – ha detto Abramo -, nonché ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare, si è ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, procedere ad una trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di 8 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato».
    Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica (comma 844) e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25%. È consentito l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (comma 845).
     

    Più informazioni su