Sui ricorsi elettorali ora è divergenza tra Comune ed ex candidati a sindaco ricorrenti in merito alle operazioni in Prefettura

I legali del Comune hanno sollevato una questione procedurale che il Vice Prefetto

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Dopo le accuse inviate ad alcuni organi di stampa da Massimo Cristiano e Giuseppe D’Ippolito, anche l’Amministrazione comunale lametina interviene sulle verifiche in corso disposte dal Tar nei giudizi elettorali pendenti.

Da via Perugini si sottolinea essere «parte necessaria del giudizio elettorale ed ha il dovere di costituirsi avendo interesse a sostenere la stabilità del risultato elettorale e dunque a mantenere la proclamazione degli eletti per il funzionamento degli organi di indirizzo politico. Contrariamente, poi, a quanto avventatamente sostenuto, il Tar non ha accolto i ricorsi proposti dai candidati alla carica di sindaco Zizza e Cristiano ma ha solo disposto la verifica su alcuni punti critici sollevati dai ricorrenti, già peraltro rilevati dall’ufficio elettorale centrale che, pur potendo, non ha ritenuto di procedere nuovamente allo spoglio dopo aver rilevato gli errori segnalati, ed ha proceduto alla proclamazione dei consiglieri eletti e del sindaco».

Si chiarisce che «i legali del Comune non si sono posti in una situazione di contrasto con le operazioni di verifica, ma hanno semplicemente sollevato una questione procedurale che il Vice Prefetto, Lucia Iannuzzi, alla presenza dei legali dei ricorrenti che hanno avuto la possibilità di interloquire, invece di disattendere, ha ritenuto pertinente e fondata tanto da sospendere le operazioni e chiedere interpretazione autentica al giudice amministrativo sul quesito posto».

Per i legali del Comune «l’attività di verifica chiesta dal Tar, per alcune sezioni elettorali, come quello discusso nell’ultimo incontro, riguardava solo la verifica della somma dei voti attribuiti ad una lista, non facente tra l’altro parte della coalizione che ha sostenuto il Sindaco risultato eletto, e ciò in quanto il dato dei verbali presentava discordanze nei calcoli con palese irrilevanza dell’esito dei controlli rispetto al thema decidendum. Pertanto, l’apertura delle schede non avrebbe dovuto comportare un nuovo spoglio con un nuovo esame dei voti di preferenza attribuiti dalla sezione a seguito di scrutinio, perché non richiesto dal Tar; tra l’altro, nella sezione esaminata, l’attribuzione dei voti di preferenza alle liste o ai candidati non risultava contestata nei ricorsi di Zizza e Cristiano e, comunque, era riferita a lista che non ha fatto parte della coalizione degli stessi candidati».

Per l’amministrazione comunale «durante la seduta in Prefettura, dunque, si è consumato solo un passaggio tecnico-giuridico dal quale non è consentito ricavare un senso diverso da quello sopra delineato o apodittiche conclusioni, in quanto si è discusso solo se il metodo di verifica portato avanti era o meno conforme ed utile rispetto all’esame richiesto dal giudice amministrativo e rispetto alle doglianze sollevate dai ricorrenti. Aspetto di fondamentale importanza è, poi, rappresentato dalla circostanza che le verifiche delle schede delle prime 7 sezioni non hanno modificato il risultato dell’esito dello scrutinio nei singoli seggi ed in particolare non hanno aggiunto un solo voto ai candidati Sindaci ricorrenti Zizza e Cristiano né alle liste che li sostenevano».

In conclusione la nota stampa reputa che «non si può affermare che le operazioni di verifica abbiamo fatto emergere rilevanti irregolarità, ed è necessario attendere le conclusioni del verificatore e la pronuncia del Tar che si attenderà con la stessa serenità con la quale si è attesa quella che ha deciso, respingendoli, i ricorsi promossi avverso i risultati delle elezioni del 2015».

Il 20 maggio era stato indicato che il funzionario nominato dalla Prefettura avrebbe dovuto:

  • acquisire, presso gli uffici depositari, gli atti necessari alla verificazione, e in particolare i verbali e i plichi contenenti le schede scrutinate, previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti;
  • comunicare ai difensori delle parti – mediante avviso da recapitarsi a mezzo PEC almeno 3 giorni prima – la data in cui verranno svolte le operazioni di verificazione;
  • redigere uno o più verbali, in cui dovrà darsi atto, oltre che dall’avvenuto adempimento delle formalità di rito per il contraddittorio tra le parti costituite, delle operazioni svolte;
    effettuare la riproduzione fotografica delle eventuali schede riportanti i vizi indicati dai ricorrenti;
  • trasmettere in via informatica alla Segreteria della Seconda Sezione, entro e non oltre il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, la relazione finale, insieme a copia dei verbali, delle riproduzioni fotografiche e ad un prospetto, sottoscritto dal Prefetto o da un suo delegato (ex art. 66, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm.), indicante il numero di ore eccedenti l’orario di servizio impiegato da ciascuno dei verificatori per le operazioni eseguite, con la relativa monetizzazione delle stesse come se si trattasse di ore di servizio straordinario, sulla cui base saranno liquidate le spese della verificazione.

La decisione definitiva avverrà in pubblica udienza speciale elettorale il 29 settembre.

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