Tassa di concessione regionale sugli agriturismi inviata dopo l’abolizione, Coldiretti chiede la rettifica

Il Consiglio Regionale della Calabria con la L.R. 19/2020 ne aveva annullato la legittimità

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“Corto circuito o solo disattenzione?” si chiede Coldiretti a proposito della tassa di concessione regionale sugli agriturismi. Il Consiglio Regionale della Calabria con la L.R. 19/2020, entrata in vigore il 20 il giorno successivo a seguito della pubblicazione sul BUR,  ha modificato e integrato  gli articoli 2, 12, 13 e 14 della L.R. 14/ 2009, abolendo quella che fin dall’inizio era una iniqua tassa.   La L.R. 19/ 2020, all’art. 1 prevede  che: “agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche (…) non si applica la tassa di concessione regionale sull’autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230”.

“Di fatto,  stabilisce definitivamente che è  illegittima la tassa di concessione regionale. Nonostante questo – riferisce Coldiretti – in questi giorni, il Dipartimento Economia e Finanze  ha inviato ai titolari degli agriturismi la richiesta di pagamento. Gli agriturismi calabresi che già hanno avuto pesanti conseguenze a causa della pandemia, si vedono ancora una volta vessati da questa  tassa iniqua priva di qualsiasi legittimazione, frutto di una mera prassi amministrativa che il settore “Altri Tributi del Dipartimento Economia e Finanze” si ostina ad inviare”.

Coldiretti chiede che “nell’interesse della stessa Regione Calabria vengano  annullati gli invii programmati nonché in  autotutela dichiarare nulli  gli avvisi di “scadenza per la tassa di concessione regionale per l’anno 2021” che  sono stati inoltrati e già recapitati.  Questo – chiosa Coldiretti –  anche nell’interesse dello stessa  Regione  che è  sicura soccombente dinanzi alla Commissioni Tributarie con la corrispondente condanna alle spese e quindi danno erariale. Con l’occasione è anche importante  definire bonariamente il contenzioso e le partite pendenti anche per le annualità pregresse”.

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