Mascaro chiede al Governo una deroga per votare nelle 4 sezioni incriminate e tornare in carica al più presto

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, nei fatti, conferma quanto deciso dal Tar Calabria in merito alle elezioni comunali del novembre 2019

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Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, nei fatti, conferma quanto deciso dal Tar Calabria in merito alle elezioni comunali del novembre 2019, il primo atto di commento arriva dal sindaco attualmente sospeso, Paolo Mascaro.

Il primo cittadino “non più in servizio” da dicembre rimarca come «la medesima sentenza dichiarava improcedibile l’appello incidentale proposto dal sottoscritto unicamente per “sopravvenuta carenza di interesse” specificando in particolare che “.. poiché la differenza tra il candidato proclamato Sindaco Mascaro ed il secondo Ruggero Pegna è di ben 5.260 voti e poiché il totale dei voti espressi nelle 4 sezioni in esame è di 1.267, anche a voler attribuire l’intera dotazione di voti al secondo candidato e zero a Mascaro il divario rimarrebbe in ogni caso rilevante” e che “anche considerando solo le 74 sezioni in cui le operazioni di voto sono risultate regolari Mascaro rimane candidato Sindaco eletto sicchè nessuna ulteriore utilità può derivare dall’eventuale convalida delle operazioni nelle rimanenti 4 sezioni, come richiesto nell’appello incidentale”».

Se in origine la ripetizione della tornata elettorale nelle 4 sezioni avrebbe dovuto coinvolgere un numero di iscritti pari a 2.255, con votanti effettivi alla consultazione del 10 novembre 2019 pari a 1.267, Mascaro, citando l’attuale situazione sanitaria in fase di miglioramento per quanto riguarda la pandemia da Covid-19, sostiene che «attendere il periodo ad oggi fissato per lo svolgimento della rinnovazione delle operazioni elettorali (e cioè il periodo 15 settembre-15 ottobre), in assenza del persistere di specifiche condizioni di emergenza epidemiologica, costituirebbe una gravissima violazione di ogni più elementare principio di democrazia rappresentativa nonché una gravissima penalizzazione per una Comunità che sin dal 16/12/20, e quindi oramai da ben oltre 5 mesi, è governata da Commissario straordinario e non invece da organi elettivi».

Altro punto per il sindaco è che «il medesimo Consiglio di Stato ha incidentalmente ribadito l’ovvio principio che non occorre neanche procedere al turno di ballottaggio in quanto l’intervento giudiziario del TAR si è limitato inevitabilmente a rimuovere solo l’esito delle 4 sezioni ove si è riscontrata sussistenza di irregolarità confermando, per l’ovvio principio della conservazione dell’efficacia degli atti amministrativi validi, invece tutti gli altri esiti, compreso quello del turno di ballottaggio non interessato da alcuna neppur marginale contestazione».

Il sindaco sospeso chiede così «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri in indirizzo di proporre emanazione di immediata decretazione d’urgenza volta ad impedire la ulteriore compressione dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati con abrogazione, quindi, del n. 3 della lettera b del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 05/03/2021 n. 25, convertito nella legge n. 58 del 03/05/2021, che inerisce unicamente la Città di Lamezia Terme come rilevasi dalla relazione illustrativa richiamata a pag. 12 del relativo dossier per l’aula parlamentare del 07/04/21, con conseguente sollecita emanazione della detta decretazione d’urgenza».

L’appoggio per un ritorno al voto celere viene anche richiesto ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, all’Anci, informando Prefettura della Provincia di Catanzaro ed al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro «affinchè si proceda, non appena emanato il richiesto decreto legge, alla immediata nuova convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione delle operazioni di voto nelle sole 4 sezioni oggetto della sentenza del Tar Calabria, per come oramai definitivamente disposto dal Consiglio di Stato».

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