Il segretario cittadino del Pd, Gennarino Masi scettico sulla vendita della cantina sociale avvenuta nel 2020

Nello specifico era stata emanata una nota del Comune il 29 marzo in risposta ad articoli di un quotidiano

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Il segretario cittadino del Pd, Gennarino Masi, riprende le perplessità di un quotidiano già smentite dal Comune di Lamezia Terme in merito alla vendita della Cantina Sociale di Sambiase, avvenuta in seguito all’inserimento della stessa nel piano delle alienazioni già delle scorse amministrazioni e ceduta poi a privato nell’ottobre 2020.

Ad un anno dall’indizione dell’asta, aggiudicata definitivamente la vendita di 4 beni immobili comunali

Od altre un anno e mezzo di distanza dall’atto Masi torna invece indietro nel tempo, ricordando che «il sindaco, nella sua dichiarazione immediatamente successiva alla pubblicazione della relazione della Commissione di accesso, si è preoccupato di spiegare che sul piano economico la scelta di alienare la Cantina fosse un’operazione dettata dalle necessità di bilancio (una questione di entrate e uscite). Ma, a maggior ragione, soprattutto per questo, sarebbe stata necessaria da parte della sua amministrazione, una seria capitalizzazione dell’immobile, comparando i benefici dell’alienazione con un alternativo uso pubblico, col fine primario di ottenere effetti rigenerativi del quartiere di Sambiase».

Si lamenta che «inserisce l’immobile nel piano delle alienazioni e, contemporaneamente, decide di aderire al Concorso nazionale bandito dal Ministero dei Beni Culturali per il risanamento della Cantina Sociale, con lo scopo di ottenere la <<conservazione della “memoria” delle attività precedenti strettamente connesse all’uso primario del territorio>>. Oltre a questa poco comprensibile contraddizione, va rilevato che ha anche disatteso l’impegno assunto in base all’art. 19 del bando promosso dal Ministero, e cioè di affidare l’incarico progettuale ai vincitori del concorso, ai sensi del comma 6 dell’art. 156 del Codice dei contratti. Sarebbe stato quantomeno doveroso, nei confronti dei cittadini contribuenti, spiegare, con atto pubblico, la comparazione che ha indotto a rinunciare alla prosecuzione del bando, peraltro dopo averne previsto il recupero nel Piano delle opere pubbliche e aver speso la somma di 10.000 euro, quale premio per i vincitori del concorso». Concorso che però era indetto da ordini professionali, non dal Comune cui spettava il compito di trovare i finanziamenti necessari per avviare ed affidare i lavori progettati.

Sul provvedimento autorizzando rilasciato dal Comune per la demolizione e ricostruzione della Cantina, su cui lo stesso Comune è intervenuto, secondo il segretario del Pd «non appare utile a sgombrare il campo dai dubbi evidenziati da più parti. Sembrano cogliersi due aspetti preoccupanti: le poche certezze sulla coerenza tra il provvedimento e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2021 sulla legge regionale riguardante il Piano casa, e anche le eventuali ricadute negative sull’erario comunale nel caso di aperture di contenziosi». Dubbi e perplessità che arrivano ora, non alla data della vendita e delle autorizzazioni.

Nello specifico la nota del Comune del 29 marzo rimarcava che «il cambio di destinazione d’uso, infatti, è stato autorizzato con il Permesso di Costruire dal dirigente competente sulla base di una previsione normativa contenuta nell’art. 5 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della Legge Regionale n. 21/2010 (cosiddetto “Piano Casa”). Non c’è stato quindi alcun bisogno – e non vi è bisogno in via ordinaria – di una delibera di Giunta o di Consiglio Comunale che disponesse la variazione di destinazione d’uso. Non si comprende, ancora, come faccia ad affermarsi che non sarebbe conosciuta la destinazione finale in quanto, in realtà, il progetto, come rilevasi dal permesso, prevede piano seminterrato con destinazione ad opificio (artigianato ed industria di produzione di beni vari) e piano terra con destinazione commerciale. Del tutto errato è, poi, sollevare dubbi su asserita irregolarità nella presentazione del progetto in quanto antecedente all’atto notarile di compravendita e ciò in quanto lo stesso è stato presentato in data 01/04/20 e quindi successivamente all’aggiudicazione dell’immobile che era avvenuta, a seguito di avviso pubblico, con determinazione dirigenziale n. 5 del 27/01/20. Si ricorda al riguardo che il progetto può essere presentato anche da chi ha stipulato preliminare di vendita o anche con mero assenso del proprietario mentre solo il Permesso di Costruire deve essere rilasciato necessariamente al proprietario, come regolarmente avvenuto nel caso di specie in data 17/12/21 dopo il perfezionamento dell’atto di acquisto. Inutile sottolineare che tutti gli enti interessati hanno ovviamente rilasciato i relativi Nulla Osta e cioè sia i Vigili del Fuoco, sia l’ASP, sia lo SPISAL e sia le Ferrovie dello Stato».

Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 03/12/21 che è intervenuta sulla Legge Regionale 10/2020 di modifica del c.d. “Piano Casa”, si precisa che «sono fatti salvi i progetti presentati in data antecedente alle modificazioni introdotte con la Legge Regionale n. 10/2020, che sono soggetti alla disciplina vigente al momento di presentazione del progetto. Ancora, è del tutto inveritiero affermare che vi sarebbe stata violazione dell’art. 92 delle Norme Tecniche di Attuazione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo di stampa, l’immobile compravenduto è censito in Catasto al Foglio di mappa 84, part. 1966, con superficie di mq. 9.421 e non invece, come affermato, superiore a mq. 10.000. Contrariamente a quanto rilevato, si sottolinea altresì che il Permesso di Costruire può essere rilasciato in attesa del deposito dei calcoli strutturali che costituisce invece condizione perché possano poi iniziare i lavori inerenti le opere in cemento armato; nel caso di specie, i calcoli strutturali sono stati depositati in data 18/03/22 e le opere in cemento armato ancora non sono iniziate».

Con riferimento, infine, al prezzo di vendita dell’ex Cantina, si valuta che «lo stesso è stato pari a 1.230.010 euro e la anzidetta vendita è avvenuta a seguito di asta pubblica alla quale chiunque avrebbe potuto partecipare. Si rappresenta, altresì, che, stante la superficie del lotto pari a mq. 9.421, vi è stata vendita al prezzo di euro 130,56 al mq per un indice volumetrico di 2,35 mc/mq; il prezzo è, quindi, del tutto congruo o anche superiore ai valori correnti di mercato e ciò ancor di più ove si consideri che il bene era stato acquistato dal Comune di Lamezia Terme a prezzo pari a circa la metà».

 

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