I vertici di Lameziaeuropa precisano gli obblighi societari in merito a parità di genere e cambi di statuto

Si precisa essere una società partecipata, ma non controllata da pubbliche amministrazioni

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Dopo alcune polemiche giornalistiche, il presidente Leopoldo Chieffallo ed il dirigente Tullio Rispoli, vertici di Lameziaeuropa, precisano che «per la sua compagine societaria, per l’assenza di patti parasociali che implicano vincoli ed accordi tra gli Enti pubblici azionisti della società ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile la società Lameziaeuropa spa è una società partecipata, ma non controllata da pubbliche amministrazioni», aspetto che fa venire meno alcuni obblighi e presuppone diversi atti amministrativi da parte degli enti pubblici e privati soci: (principali azionisti sono Comune di Lamezia Terme 28,32%, Fincalabra spa 19,86%, CCIAA Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia 14,04%, Provincia di Catanzaro 13,81%), mentre sono in fase di collocamento a terzi le azioni del socio receduto Invitalia Partecipazioni spa (19,86%) con il restante 4,11% di azioni è detenuto da altri 17 azionisti.

Secondo l’art 2359 del codice civile sono considerate società controllate: in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Secondo i vertici di Lameziaeuropa «non si fa riferimento alla prevalenza nella base sociale di azionisti che abbiano soggettività pubblica, ma alla posizione di ciascun azionista, in relazione all’esercizio del controllo esplicabile da chi disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. La mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale è, da sola, elemento estraneo all’art.2359 c.c. Non si realizzano pertanto i presupposti per l’applicazione, alla società Lameziaeuropa spa, del DPR 30.11.2012 n° 251 concernente la parità di accesso di genere agli organi di amministrazione e di controllo poiché nessun azionista avente soggettività pubblica possiede una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale. Non si realizzano peraltro: un’influenza dominante, in assenza di composizioni para-sociali oppure convenzioni contrattuali; il cosiddetto controllo di fatto, poiché la volontà decisionale nelle assemblee di Lameziaeuropa Spa è esclusivamente raggiunta quando prevale la somma dei voti favorevoli espressi dagli azionisti partecipanti».

Si evidenzia che Lameziaeuropa «ha adempiuto a quanto sancito dalla legge 120/2011 poiché ha operato l’adeguamento del suo statuto sociale inserendo negli art. 33 e 42 espresso rinvio applicativo, se dovuto, al dettato normativo contenuto nel DPR n° 251/2012. Quanto rappresentato è oggetto di specifico verbale della riunione del Collegio Sindacale della società del 4 luglio scorso, già posto all’attenzione degli Azionisti e dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale è stata indetta per completare un esame indirizzato ad una verifica sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme che disciplinano la composizione degli organi nelle società di capitali, in osservanza del principio della parità di genere».

Sul punto si era espresso anche il sindaco Paolo Mascaro in commissione consiliare ad inizio luglio, citando un parere del ministero dell’interno ma sottolineando anche le scelte proprie in campo di nomine di rappresentanti societari.

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