Il tribunale di Lamezia Terme sentenzia che anche per la mobilita’ interregionale dei dirigenti scolastici vale la legge 104

Il Giudice del lavoro Valeria Salatino ha accolto il ricorso proposto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gianni Rodari” di Soveria Mannelli, Patrizio Francesco Saverio

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Il Giudice del lavoro Valeria Salatino ha accolto il ricorso proposto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gianni Rodari” di Soveria Mannelli, Patrizio Francesco Saverio, per il tramite degli avvocati Giuseppe Pascuzzi e Roberto Battimelli del Foro di Lamezia Terme, affermando il suo diritto ad essere trasferito presso l’USR Campano usufruendo della precedenza assoluta, ex art. 33, commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, per l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità nell’ambito della procedura di trasferimento, condannando il Ministero dell’Istruzione a trasferirlo dall’USR per la Calabria all’USR per la Campania, nella sede di lavoro più vicina alla residenza della persona da assistere.

L’amministrazione scolastica ha provato a negare la sussistenza del diritto azionato, ma il Magistrato, recependo le tesi dei legali, ha confermato il principio di diritto secondo cui: “il dirigente scolastico può ottenere il mutamento di incarico anche al di fuori dell’ambito regionale di appartenenza ed anche prima della scadenza dell’incarico in corso, dovendosi ritenere prevalente l’interesse del disabile a ricevere le cure e l’assistenza necessarie da parte del familiare lavoratore, secondo quanto previsto dalla L. n. 104/1992”.

Con l’importante pronunciamento del Tribunale di Lamezia Terme, affermano gli avvocati Pascuzzi e Battimelli, si rafforza l’orientamento recentemente portato avanti da una certa giurisprudenza di merito, secondo il quale: “La posizione di vantaggio riconosciuta dalla Legge n. 104 in testa al dirigente scolastico, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esso legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità”.

Il Sindacato Autonomo di Base esprime il proprio apprezzamento per l’operato del Giudice, sottolineando come la Salatino afferma un importante principio a favore delle persone disabili: “la disciplina di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992, risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, deve ritenersi lex specialis, quindi, prevalente, sia rispetto alle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l’istituzione scolastica (DM 635/2015), sia rispetto alla norma di cui all’art. 35, comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente”.

Altrettanto soddisfatti i legali “perché questa sentenza ha saputo interpretare, nel caso specifico ovviamente, una delle tante istanze di giustizia, spesso inascoltate, che provengono dai caregiver familiari, sancendo il doppio diritto -da un lato- di prestare e -dall’altro- di ricevere adeguata assistenza in quei contesti familiari, sempre più numerosi, in cui vi sono persone affette da gravi disabilità” -afferma Giuseppe Pascuzzi- “è anche nelle aule dei Tribunali che si contribuisce a promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità”.

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