Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar, si continua in presenza nelle scuole dell’obbligo calabresi

La soddisfazione degli avvocato Pitaro e Liperoti: 'Riaffermata e tutelata la dignità costituzionale del diritto all'istruzione'

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    “Siamo lieti di comunicare che la nostra tesi sull’illegittimità dell’ordinanza di chiusura delle scuole adottata dal Presidente facente funzioni della Regione Calabria, già accolta dal Tar, ha trovato conferma anche davanti al Consiglio di Stato. Siamo soddisfatti perché viene riaffermata e tutelata la dignità costituzionale del diritto all’istruzione contro le chiusure generalizzate delle scuole non sorrette da dati scientifici. Auspichiamo che il Presidente Spirlì, i Sindaci e i Dirigenti scolastici prendano atto serenamente di queste due decisioni della Giustizia amministrativa”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma degli avvocato Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti.

    Le lezioni proseguiranno quindi in presenza nella scuola primaria e secondaria di primo grado in Calabria, diversamente da quanto era stato stabilito dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì. Dopo il ricorso di circa 150 genitori accolto dal Tar, anche il Consiglio di Stato ha dichiarato l’istanza cautelare in appello ammissibile.

    Nella sentenza si sottolinea che «nella controversia in esame, gli effetti della ordinanza regionale impugnata in primo grado sono stabiliti a decorrere dal 7 e fino al 15 gennaio 2021», rimarcando come «il decreto presidenziale impugnato ha fissato, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 10 febbraio 2021, sicché la pronuncia collegiale interverrà ad alcune settimane dalla cessazione di efficacia dell’ordinanza collegiale sospesa con il decreto qui impugnato» e così l’istanza cautelare in appello è perciò ammissibile.

    Si respinge però il ricorso della Regione poiché «a fronte di norme statali successive alla ordinanza regionale, la eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza; trattandosi di Regione non classificata “zona rossa” (il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD), nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; né, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) – risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati – possono giustificare la comressione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati».

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