Sanzioni da 50 a 10.329 euro per la mancata manutenzione dei terreni a rischio incendio

L'amministrazione comunale lametina come ogni anno mette in guardia i privati dall'effettuare i lavori di propria competenza per evitare rischi di incendio durante l'estate.

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    Se si attende l’avvio delle operazioni da parte della Bernardi Costruzioni per riportare alla norma la vegetazione comunale pubblica, avendo la ditta lametina sottoscritto un accordo trimestrale con il Comune, ed essendo in corso una procedura pubblica con associazioni del terzo settore (scaduto l’8 maggio il termine per presentare domanda) sempre per l’ambito della manutenzione del verde, l’amministrazione comunale lametina come ogni anno mette in guardia i privati dall’effettuare i lavori di propria competenza per evitare rischi di incendio durante l’estate.
    Nell’ordinanza emessa oggi viene accertato che «l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi», ma data l’attuale situazione del verde pubblico cittadino il richiamo potrebbe essere anche essere un’automonito.
    Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa da 168 a 674 euro, per le aree incolte in genere da 50 a 300 euro, e nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.
    Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
    I proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e 1’igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
    I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà del Comune provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
    La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10 metri, specificando inoltre che le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l’utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegrazione e compostaggio (è vietato procedere allo smaltimento dei i residui vegetali di qualsiasi tramite la combustione degli stessi).
    Fascia di rispetto di 10 metri priva di vegetazione anche per i concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, così come per i detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo.
    Ordinanza che poi spetterà agli agenti delle forze dell’ordine e della polizia locale far rispettare  richiamando all’ordine i trasgressori.
    Gi.Ga.

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